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  SuperEnalotto: Modifica regolamentazione  
  Gazzetta Ufficiale n° 135 dell'11 giugno 2008  
 
 

                                                 DECRETO 4 giugno 2008

Modifiche alla regolamentazione tecnica del concorso pronostici Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale, denominato «SuperStar».

(GU n. 135 del 11-6-2008 )

 

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

 

  Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957 recante la disciplina relativa  al «Regolamento del concorso pronostici Enalotto, istituito

con  decreto  ministeriale 9 luglio 1957 (di seguito, Enalotto)» e successive modificazioni;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che attribuisce all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito, AAMS) l'esercizio delle funzioni statali in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici;

  Visto il  decreto-legge  8 luglio  2002, n. 138  convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce ad AAMS lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze e delle

agenzie fiscali a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione di AAMS;

  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,  in  legge  2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente,

l'art. 11-quinquiesdecies,  comma 4,  che  dispone  che  con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari a Enalotto;

  Visto il decreto direttoriale 9 marzo 2006, prot. n. 2006/6767/GIOCHI/ENA, relativo all'istituzione della formula di gioco opzionale,    denominata SuperStar, (di seguito, SuperStar) complementare Enalotto;

  Visto il decreto  direttoriale  del  13 marzo  2006 relativo alla disciplina delle modalita' tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar, complementare a Enalotto;

  Visto il decreto direttoriale del 31ottobre 2006,  prot. n. 2006/36778/GIOCHI/ENA di modifica a SuperStar, complementare a

Enalotto;

  Visto il decreto  direttoriale  del  31 ottobre  2006,  prot. n. 2006/36781/GIOCHI/ENA di modifica alla disciplina delle modalita'

tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar;

  Visto l'art. 1, commi 90 e 91, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

  Considerato  l'andamento  della  raccolta dell'Enalotto  e del suo gioco complementare ed opzionale Superstar, in relazione a quello

della raccolta dei giochi pubblici nel loro insieme;

  Considerata  la  necessita'  di  tutelare  i  preminenti  interessi erariali connessi all'andamento della raccolta dei suddetti giochi;

  Valutata,  pertanto, l'opportunita' di adeguare la formula di gioco dell'Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale Superstar,

al  fine  di  renderle  maggiormente rispondenti all'evoluzione delle preferenze dei consumatori;

 

Decreta:

Art. 1.
Modifiche alla regolamentazione tecnica del gioco dell'Enalotto

  1.  All'art. 14, comma 2, del decreto ministeriale 29 ottobre 1957, le  parole  «a  ciascuna  categoria viene attribuito il 20 per cento

dell'importo complessivo destinato ai vincitori a norma dell'art. 8.»

sono cosi' sostituite:

  « il montepremi totale, destinato ai vincitori a norma dell'art. 8, e' ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:

    a) al  montepremi  relativo alle vincite di prima categoria va il 20% del montepremi totale;

    b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 20% del montepremi totale;

    c) al  montepremi  relativo alle vincite di terza categoria va il 15% del montepremi totale;

    d) al  montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 15% del montepremi totale;

    e) al  montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30% del montepremi totale.».

 

  2.  I  commi 3 e 4 dell'art. 14 del decreto ministeriale 29 ottobre 1957 sono cosi' sostituiti: «Per ciascun concorso, in mancanza di:

    a) vincite di prima categoria con punti 6, il relativo montepremi andra'  a  sommarsi  con quello della medesima categoria del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6;

    b) vincite  di  seconda  categoria  con  punti  5  piu' il numero complementare, il relativo montepremi:

      per  il  50%  del  suo  valore andra' a sommarsi con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;

      per  il  restante  50%  sara'  destinato alla formazione di una dotazione finalizzata all'incremento del montepremi di prima

categoria  del  concorso  successivo  all'avvenuta assegnazione di un montepremi  di  prima  categoria. Tale dotazione e' accantonata su un apposito  fondo  gestito dal concessionario. Le modalita' di gestione di tale fondo sono proposte dal concessionario ed approvate da AAMS».

  3.  L'art. 14, comma 7, del decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e' cosi'  sostituito: «Fermo restando quanto espressamente stabilito al comma 3,  lettere a)  e b), qualora in un determinato concorso non venisse realizzato  alcun punteggio vincente, i montepremi di terza, quarta e quinta categoria andranno cumulati con quelli delle medesime categorie  di  premi del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzati punteggi vincenti.».

 

                                                         Art. 2.
Modifiche alla regolamentazione tecnica del gioco opzionale e completare dell'Enalotto, denominato SuperStar


  1. L'articolo 2, comma 8 del decreto direttoriale del 9 marzo 2006, prot. n. 2006/6767/GIOCHI/ENA, come gia' modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 31 ottobre 2006, prot. n. 2006/36778/GIOCHI/ENA, e' cosi' sostituito:

  «8.  I  premi istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale dal sistema centrale del oncessionario, con la frequenza di un  premio ogni  250  combinazioni  convalidate con l'opzione per la formula di gioco SuperStar».

  Quando una delle combinazioni «SuperStar» genera una vincita istantanea il terminale di gioco emette il titolo per la riscossione. Per ogni milione di combinazioni convalidate con l'opzione per la formula  di gioco SuperStar», sono assegnati 4.000 premi istantanei, da attribuirsi sia alle combinazioni delle giocate ordinarie relative al concorso in chiusura che a quelle acquistate in abbonamento nel medesimo concorso in chiusura. Tali premi, di importo compreso tra euro 5,00 ed euro 10.000,00, sono cosi' distribuiti:

    premi di importo pari ad euro 10.000,00 - almeno 1;
    premi di importo pari ad euro 100,00 - almeno 20;
    premi di importo pari ad euro 5,00 - almeno 3.000 e non piu' di 3.979.

  Ogni serie di 4.000 premi istantanei, relativi ad un milione di giocate convalidate, deve essere completamente assegnata prima di dar luogo alla distribuzione dei 4.000 premi successivi, al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuita' nella equidistribuzione dei premi istantanei. In funzione dell'andamento del Fondo di riserva e del valore della relativa giacenza, il numero dei premi di importo compreso tra euro 5,00 ed euro 10.000,00 puo' essere opportunamente incrementato di una o piu' unita', secondo le modalita'  previste dal  provvedimento di cui al comma 16 del presente articolo.

  Il numero dei premi di importo pari ad euro 5,00 e' sempre dato dalla differenza tra i 4.000 premi totali assegnati ogni milione di combinazioni e la somma del numero dei premi riferiti a tutti gli altri importi.

  Il giocatore puo' riscuotere il premio istantaneo immediatamente oppure entro gli stessi termini previsti per il concorso Enalotto ed esclusivamente presso il punto di vendita dove e' stata effettuata la giocata vincente il premio istantaneo, ad eccezione del premio di euro 10.000,00 che si riscuote secondo le modalita' previste per le vincite Enalotto del medesimo importo. In caso di annullo della scheda originante un premio istantaneo, il premio stesso   non  potra' piu' essere riscosso. Nel caso di riscossione di un premio istantaneo, la giocata originante la vincita non puo' essere piu' annullata.

  2.  L'articolo 2, comma 15, del decreto direttoriale del 9 marzo 2006, prot. n. 2006/6767/GIOCHI/ENA, come gia' modificato dall'art. 1 del decreto direttoriale 31 ottobre 2006, prot. n. 2006/36778/GIOCHI/ENA, e' cosi' sostituito:

  «15. Il  concessionario garantisce in ogni caso il pagamento dei premi istantanei, dei premi SuperStar a punteggio e dei SuperBonus previsti dalla formula di gioco SuperStar. Per ogni singolo concorso, la parte dell'importo  destinato al pagamento dei premi di ciascun concorso di cui al comma 6 del presente articolo che dovesse residuare successivamente alla determinazione delle vincite pagabili viene accantonata su un Fondo di riserva, gestito dal concessionario.

L'importo accantonato su tale Fondo, comprensivo degli interessi maturati, viene utilizzato per: integrare il pagamento della vincite nell'ipotesi in cui l'ammontare dell'importo destinato al pagamento delle vincite di uno specifico concorso non risultasse sufficiente ad effettuare il completo pagamento delle stesse; incrementare le  risorse destinate ad una o piu' categorie di premi istantanei o a punteggio del SuperStar, al verificarsi delle condizioni previste nel provvedimento di cui al comma 16 ed a seguito di apposito provvedimento AAMS.

 

Art. 3.
Efficacia

  Il presente decreto direttoriale avra' efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed effetto dall'apertura della raccolta del concorso n. 73 del 17 giugno 2008.

  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

 

 

Roma, 4 giugno 2008

                                                                                                  Il direttore generale: Tino

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2008 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 156


 
     
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