LA MACCHINA DELLA FORTUNA
1. Il gioco “La Macchina della fortuna” utilizza un contenitore nel quale sono inseriti n. 940 tagliandi uguali che celano tre differenti colori e n. 60 tagliandi uguali ai precedenti che celano Jolly di tre diversi colori, suddivisi secondo la seguente tabella:
TAGLIANDI --> NUMERO
Bianco -->470
Jolly Bianco -->30
Verde -->280
Jolly Verde -->20
Rosso -->190
Jolly Rosso -->10
2. Qualora risulti necessario prevedere un maggiore o minore numero di tagliandi i medesimi dovranno costituire un multiplo o un sottomultiplo del totale e mantenere nella suddivisione la proporzione indicata nella suddetta tabella.
3. I tre differenti colori, contenuti nei tagliandi, si riferiscono a domande di diverso grado di difficoltà cui corrisponde un diverso premio:
LIVELLO --> COLORE --> JOLLY --> PREMIO NETTO
Facile --> Bianco --> Bianco --> euro 500,00
Medio --> Verde --> Verde --> euro 1.000,00
Difficile --> Rosso --> Rosso --> euro 1.500,00
4. Con meccanismi di assoluta casualità al giocatore sarà attribuito un tagliando.
5. Il gioco consiste nel rispondere alle domande scelte dalla Commissione, riferite al colore dei tagliandi sopra riportati, e relative ad argomenti di cultura generale, di attualità o folclore, ovvero attinenti il gioco del lotto.
6. La risposta esatta alla domanda rivolta determina l’assegnazione del premio
corrispondente al livello di difficoltà secondo la tabella di cui al comma 3.
7. In caso di risposta inesatta, al concorrente verrà assegnato un premio, pari a euro 250,00, qualora il titolo idoneo alla partecipazione alla trasmissione secondo le modalità di cui all’art. 5 sia uno scontrino del “LOTTO3”, ovvero pari ad euro 100,00.
8. Il rinvenimento del Jolly, di cui alla descritta tabella, di uno dei colori previsti darà diritto al corrispondente premio di cui al comma 3 senza rispondere ad alcuna domanda.
9. Al gioco di cui al presente articolo parteciperanno n.1 concorrente nei giorni di estrazione e n. 2 concorrenti nei giorni di non estrazione.
10. Qualora per motivi eccezionali, oggettivi e imprevedibili non risulti possibile la
partecipazione al gioco dei concorrenti estratti, ai medesimi, aventi diritto a giocare, sarà attribuito un premio di euro 250,00.
11. I premi di cui al presente articolo sono corrisposti al netto delle ritenute previste dall’art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 12. Con provvedimento del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione, potranno essere modificate le modalità del gioco che non impattino sul numero e l’entità dei premi individuati.