LA FORTUNA FA NOVANTA
1. Il gioco si avvale di elementi scenici identificabili tramite simboli non numerici e occultanti i numeri da 1 a 90.
2. Lo scopo del gioco è riuscire a realizzare, con uno o più degli elementi scenici scelti dal giocatore, il numero 90.
3. Il giocatore ha a disposizione un numero non limitato di tentativi per raggiungere il numero 90, attraverso la somma dei numeri contenuti negli elementi scenici prescelti.
4. L’individuazione del numero 90 al primo tentativo farà vincere il premio di euro 10.000,00.
5. Il raggiungimento del numero 90 attraverso la somma dei numeri contenuti negli elementi scenici prescelti farà vincere il premio di euro 5.000,00.
6. Negli altri casi il giocatore può decidere di fermarsi e non scoprire ulteriori elementi scenici. In tal caso, e sempre che la somma dei numeri scoperti non sia superiore a 90, al giocatore sarà attribuito un premio pari a dieci volte la somma dei numeri contenuti negli elementi scenici predetti.
7. Qualora la somma dei numeri scoperti superi il numero 90 al giocatore non sarà attribuito alcun premio.
8. Se il concorrente che parteciperà al gioco non si aggiudicherà alcun premio, secondo le modalità sopradescritte, qualora il titolo idoneo alla partecipazione alla trasmissione, secondo le modalità di cui all’art.5, sia uno scontrino del “LOTTO3”, avrà comunque diritto ad un premio di euro 250,00. ovvero, negli altri casi, di euro 100,00.
9. Al gioco di cui al presente articolo parteciperanno n. 1 concorrente nei giorni di estrazione e n. 2 nei giorni di non estrazione.
10. Gli elementi scenici prescelti da ciascun giocatore non saranno disponibili per i concorrenti che giocano successivamente durante la medesima puntata.
11. Qualora per motivi eccezionali, oggettivi e imprevedibili non risulti possibile la
partecipazione al gioco dei concorrenti estratti, ai medesimi, aventi diritto a giocare, sarà attribuito un premio di euro 250,00.
12. I premi di cui al presente articolo sono corrisposti al netto delle ritenute previste dall’art. 1 comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
13. Con provvedimento del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione, potranno essere modificate le modalità del gioco che non impattino sul numero e l’entità dei premi individuati.