LOTTO 3
1. E’ possibile partecipare al “LOTTO3” solo dopo aver effettuato una giocata, a qualsiasi modalità, del gioco del lotto.
2. In sede di prima applicazione sono escluse le giocate effettuate ai sensi del Decreto Direttoriale 13 luglio 2009. Con successivo atto del Direttore per i giochi sarà data notizia della possibilità di partecipare anche dopo aver effettuato una giocata al “10eLOTTO”.
3. La giocata, a qualsiasi modalità del gioco del lotto, non comporta obbligatoriamente la partecipazione al “LOTTO3”.
4. L’esercizio di tale forma di gioco è svolto dal concessionario del gioco del lotto.
POSTA DI GIOCO
1. L’importo minimo della giocata al “LOTTO3” è fissato inizialmente in euro 1,00, e non può comunque superare il massimo di euro 50,00.
2. Con successivi provvedimenti del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione, potrà essere variata la posta unitaria di gioco con incrementi di 0,50 euro fino al raggiungimento dell’importo massimo di cui al comma 1 del presente articolo.
MODALITÀ DI GIOCO
1. Il gioco “LOTTO3” si compone di due parti :
a) con la giocata al “LOTTO3” si partecipa direttamente alla sorte “TRE“ descritta all’art. 4;
b) la giocata del “LOTTO3” consente anche la partecipazione, non obbligatoria, alla parte del gioco attuato con modalità telefoniche interattive, in un programma televisivo secondo le modalità di cui all’art.5.
MODALITÀ DELLA SORTE TRE
1. La sorte “TRE” è data dal confronto dei 3 numeri pronosticati e presenti sullo scontrino con i numeri estratti sulla ruota Nazionale del concorso di riferimento.
2. In sede di prima applicazione i numeri pronosticati saranno generati direttamente dal sistema di gioco. Con apposito atto del Direttore per i giochi, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione, sarà data notizia della possibilità, per i giocatori, di scegliere i numeri da pronosticare.
3. Le categorie di vincita alla sorte “TRE”, derivanti dalla corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti, sono 3.
4. I premi di ciascuna categoria di vincita sono i seguenti:
a. 1 numero corrispondente 2,1277 volte la posta
b. 2 numeri corrispondenti 21,2766 volte la posta
c. 3 numeri corrispondenti 1.063,8298 volte la posta
5. I premi di cui al comma 4 non sono cumulabili tra di loro e, pertanto, si vince solo il premio massimo conseguito.
6. Alle vincite si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del lotto, così come stabilite dall’art .1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.