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  Regolamentazione del Gioco SuperStar  
  Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30-6-2009 - pubblicato il 01/07/2009  
 
 

DECRETO 11 giugno 2009 Regolamentazione del gioco SuperStar. (09A07320) (GU n. 149 del 30-6-2009)


IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  che  attribuisce  all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato  (di  seguito,  AAMS)  l'esercizio  delle  funzioni  statali in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici;

  Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che attribuisce ad AAMS lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

  Visto  il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione  del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie  fiscali  a  norma  dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante il regolamento di organizzazione di AAMS;

  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,  in  legge  2  dicembre  2005  n. 248 e, segnatamente, l'art.  11-quinquiesdecies,  comma  4,  che  dispone  che con decreto direttoriale  del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari a Enalotto;

  Visto il decreto direttoriale 9 marzo 2006, Prot. n. 2006/6767/GIOCHI/ENA, relativo all'istituzione della formula di gioco opzionale, denominata SuperStar, (di seguito, SuperStar) complementare Enalotto;

  Visto  il  decreto  direttoriale  del  13  marzo 2006 relativo alla disciplina  delle modalita' tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar, complementare a Enalotto;

  Visto  il  decreto  direttoriale  del  31  ottobre  2006,  Prot. n. 2006/36778/GIOCHI/ENA   di  modifica  a  SuperStar,  complementare  a Enalotto;

  Visto  il  decreto  direttoriale  del  31  ottobre  2006,  Prot. n. 2006/36781/GIOCHI/ENA  di  modifica  alla  disciplina delle modalita' tecniche di gestione del Fondo di riserva previsto per SuperStar;

  Visto l'art. 1, commi 90 e 91, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

  Visto  il  decreto direttoriale del 4 giugno 2008, recante innovazioni all'Enalotto e al suo gioco complementare SuperStar;

  Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA, recante la disciplina di gioco del SuperEnalotto;

  Considerata la necessita' di tutelare i preminenti interessi erariali connessi all'andamento della raccolta dell'Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale SuperStar;

  Valutata,  pertanto, l'opportunita' di adeguare la formula di gioco dell'Enalotto  e  del suo gioco complementare ed opzionale Superstar, al  fine  di  renderle  maggiormente rispondenti all'evoluzione delle preferenze  dei  consumatori,  come  richiesto  dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

  1. Il presente decreto disciplina:

   a)  la  formula  di  gioco  complementare  e opzionale al concorso pronostici  Enalotto  di  cui  all'art.  11-quinquiesdecies, comma 4,denominato «SuperStar»;

   b)  le  modalita'  tecniche  di  gestione  del  relativo  Fondo di riserva.

 

Art. 2.

Partecipazione al gioco

  1. Per partecipare alla formula «SuperStar» il giocatore, dopo aver espresso  il  proprio  pronostico per il concorso SuperEnalotto, ha a disposizione le seguenti opzioni, tra loro alternative:

   a) scelta di un numero «SuperStar» compreso tra 1 e 90;

   b) richiesta di un numero «SuperStar» casuale compreso tra 1 e 90.

  Il giocatore puo' esprimere la propria disposizione di gioco con le stesse   modalita'  previste  per  il  SuperEnalotto.  L'allegato  A, costituente  parte integrante del presente decreto, riporta le schede di gioco e relative istruzioni.

  Nel caso in cui il giocatore richieda il numero «SuperStar» secondo la  modalita'  definite  alla  lettera b), il sistema informatico del Concessionario, al momento della convalida della giocata, genera un numero casuale  compreso  tra uno e novanta, in base ad un algoritmo predefinito  ed  approvato da AAMS cosi' come da decreto direttoriale

del 23 marzo 2006 Prot. n. 2006/6918/GIOCHI/ENA del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

  Il  numero  «SuperStar», abbinato alle combinazioni per le quali e' stata  scelta  l'opzione  «SuperStar»,  e' stampato sulla ricevuta di gioco  di  cui  all'allegato  B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

  2.   Il   concessionario puo' proporre, con formale richiesta, modifiche  o cambiamenti da apportare alle schede di cui all'allegato A e alle ricevute di cui all'allegato B, nonche' l'introduzione di altre  tipologie  di  schede. Le nuove schede  saranno adottate e distribuite previa formale approvazione da parte di AAMS.

  Una  volta approvate, le schede di cui all'allegato A e le ricevute di cui all'allegato B, unitamente alle istruzioni di gioco, saranno pubblicate  sul  sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, a cura del Concessionario.

  3.  Il  numero massimo di combinazioni «SuperStar» convalidabili su ogni singola scheda e' identico a quello previsto  per  il SuperEnalotto.

 

Art. 3.

Estrazione del numero SuperStar

  1.  Il  numero  «SuperStar» e' estratto, per ciascun concorso del SuperEnalotto, nel corso dell'apposita estrazione di cui all'art. 3 del decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA.

 

Art. 4.

Posta di gioco e montepremi

  1.  La  posta  di  gioco  per  ogni combinazione abbinata al numero «SuperStar»  e' pari a 0,50 euro, comprensiva dell'aggio spettante al ricevitore.  La  giocata minima per partecipare a SuperStar e' di due combinazioni SuperEnalotto, di cui una abbinata al numero SuperStar.

  2.  Il  50%  dell'ammontare  complessivo  delle  poste  di gioco e' destinato  al  pagamento  dei  premi  del singolo concorso nonche' ad alimentare  il  Fondo  di  riserva  di cui all'art. 6, per i concorsi successivi.

Art. 5.

Tipologie di premi e relative vincite

  1.  Il  gioco  prevede  premi  istantanei  e  premi a punteggio. E' inoltre  previsto  il  pagamento  di  «SuperBonus» assegnati nei casi previsti dal comma 10.

  2. I premi istantanei sono determinati ed assegnati in modo casuale dal  sistema  centrale del concessionario, con una frequenza compresa tra  un  premio  ogni  125 (centoventicinque) ed un premio ogni 1.000 (mille)  combinazioni  convalidate  con  l'opzione  per la formula di gioco  «SuperStar».  Quando una delle combinazioni «SuperStar» genera

una  vincita istantanea il terminale di gioco emette il titolo per la riscossione.

  3. Il giocatore puo' riscuotere il premio istantaneo immediatamente oppure  entro gli stessi termini previsti per il concorso Enalotto ed esclusivamente presso il punto di vendita dove e' stata effettuata la giocata  vincente  il  premio  istantaneo, ad eccezione del premio di euro  10.000,00  (diecimila)  che  si  riscuote  secondo le modalita'

previste per le vincite Enalotto del medesimo importo.

  4. In caso di annullo della scheda originante un premio istantaneo, il  premio  stesso  non  potra'  piu'  essere  riscosso.  Nel caso di riscossione di un premio istantaneo, la giocata originante la vincita non puo' piu' essere annullata.

  5.  Per  ogni milione di combinazioni convalidate con l'opzione per la  formula  di  gioco  «SuperStar»,  e' assegnata una serie di premi istantanei  di ampiezza compresa tra 1.000 (mille) e 8.000 (ottomila) premi,  da  attribuirsi sia alle combinazioni delle giocate ordinarie relative al concorso in chiusura che a quelle acquistate in abbonamento nel medesimo concorso.

  6.  Ogni  serie  di  premi  istantanei,  relativi  ad un milione di giocate convalidate, deve essere completamente assegnata prima di dar luogo alla distribuzione dei premi della serie successiva, al fine di assicurare   che   non   vi   sia   soluzione  di  continuita'  nella equidistribuzione dei premi stessi.

  7.  I  premi istantanei, di importo compreso tra euro 5,00 (cinque) ed  euro  10.000,00  (diecimila), sono distribuiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

   - premi di importo pari ad euro 10.000,00 (diecimila) - almeno 1;

   - premi di importo pari ad euro 100,00 (cento) - almeno 20;

   - premi di importo pari ad euro 5,00 (cinque) - almeno 979.

  8. L'ampiezza della serie di cui al comma 4, la correlata frequenza dei  premi di cui al comma 2 e l'esatta distribuzione dei premi tra i tre  importi di vincita di cui al comma 5, sono stabilite da apposito provvedimento  di  AAMS,  in  relazione  all'andamento  del  Fondo di riserva di cui all'art. 6 ed al valore della relativa giacenza.

  9.   Per  ciascuna  delle  giocate  effettuate  in  abbonamento  il giocatore  ha diritto a concorrere alla vincita di premi istantanei e a  riscuotere  gli  stessi,  alle medesime condizioni previste per il concorso  in chiusura al momento dell'effettuazione delle giocate, in conformita'  con  quanto  disposto  dal  comma  3. In particolare, il giocatore  ha  diritto  a  riscuotere  immediatamente  anche  i premi istantanei  relativi  a  concorsi  successivi a quello in chiusura al

momento dell'effettuazione delle giocate.

  10.  I  premi  a  punteggio si conseguono quando il numero estratto attraverso  le  modalita'  di  cui  all'art.  3 corrisponde al numero SuperStar  stampato  sulla ricevuta di gioco. Le categorie di vincita relative ai premi SuperStar a punteggio sono:

   -  5  stella,  realizzato  ottenendo punti 5 nel concorso Enalotto piu' il numero SuperStar;

   -  4  stella,  realizzato  ottenendo punti 4 nel concorso Enalotto piu' il numero SuperStar;

   -  3  stella,  realizzato  ottenendo punti 3 nel concorso Enalotto piu' il numero SuperStar;

   -  2  stella,  realizzato  ottenendo punti 2 nel concorso Enalotto piu' il numero SuperStar;

   -  1  stella,  realizzato  ottenendo punti 1 nel concorso Enalotto piu' il numero SuperStar;

   -  0  stella,  realizzato  ottenendo punti 0 nel concorso Enalotto piu' il numero SuperStar.

  11. L'importo dei premi SuperStar a punteggio e':

   - 5 stella, pari a 25 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 5 al concorso Enalotto;

   -  4 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 4 al concorso Enalotto;

   -  3 stella, pari a 100 volte l'importo della vincita ottenuta con i punti 3 al concorso Enalotto;

   - 2 stella, pari a euro 100,00 (cento/00);

   - 1 stella, pari a euro 10,00 (dieci/00);

   - 0 stella, pari a euro 5,00 (cinque/00).

  Nel caso in cui siano realizzati piu' di un 5 stella, l'importo dei premi  Superstar  spettanti  si  determina  dividendo  tra le giocate vincenti l'importo pari a 25 volte la vincita ottenuta con punti 5 al concorso Enalotto.

  12.  Nel caso in cui il giocatore consegua una vincita nel concorso Enalotto di prima categoria (punti 6) o di seconda categoria (punti 5 piu'  il  numero complementare) ed il numero SuperStar stampato sulla ricevuta di gioco corrisponda al numero SuperStar estratto attraverso le  modalita'  di  cui  all'art.  3, avra' diritto ad un «SuperBonus»

cosi' determinato:

   - Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) in caso di vincita Enalotto di prima categoria piu' il numero SuperStar;

   - Euro 1.000.000,00 (un milione/00) in caso di vincita Enalotto di seconda categoria piu' il numero SuperStar.

  In caso di vincita da parte di piu' giocatori, l'importo di ciascun premio SuperBonus sopraindicato verra' suddiviso in parti uguali fra gli   stessi, come  e' previsto  per  le vincite dei premi del SuperEnalotto.

  13.  Qualora, una volta detratti gli importi destinati al pagamento dei premi istantanei e degli eventuali SuperBonus di un determinato concorso,  la somma del montepremi residuo e della quota del Fondo di riserva  non  risulti  sufficiente al pagamento dei premi a punteggio nella misura prevista dal comma 9, l'importo di tali premi si calcola

suddividendo la suddetta somma nel seguente modo:

   - il 3,36% va alla categoria di vincita 5 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;

   -  il  13,44% va alla categoria di vincita 4 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;

   -  il  26,88% va alla categoria di vincita 3 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;

   -  il  24,04% va alla categoria di vincita 2 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;

   -  il  15,39% va alla categoria di vincita 1 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti;

   -  il  16,89% va alla categoria di vincita 0 stella, da ripartirsi in parti uguali tra tutte le giocate vincenti.

  Nel  caso  in  cui per una o piu' delle sei categorie di vincita di premi  a  punteggio  non  si  riscontri  alcuna  giocata  vincente, i corrispondenti montepremi di categoria vengono destinati all'incremento del fondo di riserva.

  14.  I  premi SuperStar a punteggio e i SuperBonus si sommano alle vincite eventualmente realizzate nel concorso Enalotto.

  15.  Il  pagamento dell'importo dei premi del gioco SuperStar viene effettuato con le medesime modalita' e secondo quanto previsto per il concorso Enalotto.

  16.  Le  giocate  a caratura speciale effettuate per partecipare al gioco opzionale  SuperStar, disciplinate  dal  decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA, non danno diritto alla vincita dei premi istantanei di cui al comma 2 in quanto, in questa ipotesi, la giocata e' effettuata direttamente dal Concessionario.

 

Art. 6.

Istituzione e finalita' del Fondo di riserva

  1.  Per ciascun concorso, la parte del montepremi di cui all'art. 4 comma 2 che dovesse residuare successivamente alla determinazione delle vincite pagabili viene accantonata su un Fondo di riserva, gestito dal Concessionario.  L'importo  accantonato  su tale Fondo, comprensivo degli interessi maturati, viene utilizzato per:

   -  integrare il pagamento della vincite di uno specifico concorso, nell'ipotesi  in  cui  l'ammontare  dell'importo a cio' destinato non risultasse  sufficiente  ad  effettuare  il  completo pagamento delle vincite stesse;

   -  integrare le risorse destinate ad una o piu' categorie di premi istantanei  o  a  punteggio, al verificarsi delle condizioni previste dalla  disciplina di gestione del Fondo stesso, a seguito di apposito provvedimento di AAMS;

   -  incrementare  le  risorse  destinate  al  pagamento dei premi a punteggio  attraverso  il  sistema di ripartizione di cui all'art. 5, comma  11,  ove  cio'  si rendesse necessario per l'impossibilita' di pagare tali premi secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9.

  2. Il Concessionario garantisce in ogni caso il pagamento dei premi istantanei, dei premi SuperStar a punteggio e dei SuperBonus previsti dalla formula di gioco SuperStar.

 

Art. 7.

Modalita' tecniche di gestione del Fondo di Riserva

  1.  Anteriormente  all'avvio  della  raccolta del primo concorso di pertinenza  del  Concessionario individuato in applicazione dell'art. 1,  comma  90,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e comunque in tempo  utile,  il  Concessionario  provvede  a  stipulare un apposito contratto  di conto corrente bancario fruttifero con ogni spesa a suo

carico,  dedicato  esclusivamente  alla gestione del Fondo di Riserva (di seguito: Fondo).

  2.  Per  ogni  concorso,  qualora  si determini un saldo attivo tra l'importo  messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla formula  opzionale  SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo risultante successivamente   alla determinazione delle vincite effettivamente realizzate e pagabili nel concorso stesso, detto saldo

attivo viene versato dal Concessionario  sul Fondo, entro 2 (due) giorni utili dalla data di svolgimento del concorso.

  3.  Per ogni concorso, qualora si determini un saldo passivo tra l'importo messo a disposizione per le vincite pagabili relative alla formula  opzionale  SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo risultante successivamente alla determinazione delle vincite effettivamente  realizzate  e pagabili nel concorso stesso, il Concessionario  provvede  ad attingere dal Fondo l'importo necessario al completo pagamento delle vincite.

  4.  Nell'eventualita' di cui al comma 3, qualora l'importo presente sul Fondo  non fosse sufficiente a garantire il completo pagamento delle  vincite, il Concessionario provvede ad anticipare l'importo necessario all'integrale pagamento delle stesse. A partire dal primo concorso  successivo, in cui risulti un saldo attivo tra l'importo messo a  disposizione  per le vincite pagabili relative alla formula opzionale SuperStar di cui all'art. 4, comma 2, e l'importo

risultante successivamente alla determinazione delle vincite effettivamente realizzate e pagabili nel concorso stesso, il Concessionario  provvede  a  trattenere in  unica soluzione da tale eccedenza l'importo in precedenza anticipato ovvero, ove cio' non fosse  possibile, operera' piu' prelievi in occasione dei successivi concorsi, fino al completo soddisfo del proprio credito.

  5.  Al  termine  di  ogni  concorso e delle operazioni connesse, il Concessionario  comunica  immediatamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il saldo netto del Fondo.

  6.  Con  cadenza mensile, il Concessionario trasmette all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il rendiconto della gestione del predetto Fondo unitamente ad un estratto del conto corrente bancario dedicato.

  7.  Valutato l'andamento del gioco, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  Stato, sentito il Concessionario, dispone le misure,le modalita' operative ed i tempi di attuazione  per  mantenere la giacenza  del  Fondo compresa tra un importo minimo di euro 2.000.000 (duemilioni/00)   ed   un   importo massimo di euro 10.000.000 (diecimilioni/00), ovvero per riportarla entro tali limiti, ove necessario.

 

Art. 8.

Penali

  1.  Il  mancato  adempimento di quanto previsto dalle presenti disposizioni  relative al Fondo puo' comportare, previa contestazione dell'addebito, l'irrogazione di una penale da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a carico del Concessionario pari all'importo minimo di euro 100.000,00 (centomila/00) fino ad un massimo di euro  1.000.000,00  (un milione/00), fatto salvo l'ulteriore danno. Il pagamento della penale e' effettuato da parte del Concessionario entro 15 (quindici) giorni dalla  sua  irrogazione; trascorso inutilmente tale termine, e' dato corso  all'incameramento  di  un importo pari alla penale, ricorrendo alle  garanzie fideiussorie previste nell'ambito della convenzione di concessione.

  2.  Qualora  si renda necessaria la chiusura del Fondo, l'eventuale residuo generato ed accantonato sul Fondo medesimo verra' distribuito tra   tutte   le   vincite   a  punteggio  effettivamente  realizzate nell'ultimo  concorso  Enalotto  in  relazione  alla formula di gioco opzionale  SuperStar, attraverso una suddivisione in parti uguali tra

tutte  le  sei  categorie  di  vincite a punteggio di cui all'art. 5, comma 8.

 

Art. 9.

Univocita' delle fonti

  1. Tutte le precedenti disposizioni relative al gioco complementare ed  opzionale  del  SuperEnalotto  cessano  di  essere applicabili al gioco.

  2.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal presente decreto valgono   le   disposizioni  relative  al  gioco  SuperEnalotto,  ove applicabili.

 

Art. 10.

Efficacia

  Il  presente  decreto  entra  in  vigore dal giorno successivo alla pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha   efficacia,   anche  con  riferimento  all'art.  19  del  decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/GIOCHI/ENA, dalla piena operativita' della  nuova  concessione, attuata in applicazione dell'art. 1, comma

90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 Il  presente  provvedimento  sara' inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

 

   Roma, 11 giugno 2009

                                       Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009

Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3

   Economia e finanze, foglio n. 346

 

     

 


 
     
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