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  Nuovo Regolamento del SuperEnalotto  
  Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30/6/2009 - pubblicato il 01/07/2009  
 
 

DECRETO 11 giugno 2009 Regolamentazione del gioco Enalotto. (09A07319) (GU n. 149 del 30-6-2009)

 

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle attivita' di gioco;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962,  n.  806,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2,  concernenti  il  riordino  delle  funzioni  statali in materia di organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  che ha attribuito  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato lo svolgimento  di  tutte  le  funzioni  in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005  n. 248 e, segnatamente, l'art.  11-quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze  -

Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato sono stabilite le modalita'  e  le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;

  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 90, lettere  a),  b),  e  c),  dispone,  tra  l'altro,  la  revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto;

  Vista  la  procedura  di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolato  d'oneri, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di convenzione;

 

Dispone:

 

Art. 1.

Oggetto

 

  1.  Il  presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la   gestione   del   gioco   Enalotto, commercialmente  noto  come «SuperEnalotto».  Nell'ambito  del  presente  decreto  e  in  tutti i provvedimenti  collegati  i termini «Enalotto» e «SuperEnalotto» sono impiegati  come  tra  loro  equivalenti,  in  quanto  identificano il medesimo gioco.

 

Art. 2.

Definizioni

  1.  Il  gioco Enalotto e le sue formule di gioco complementari sono giochi numerici a totalizzatore nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  2. Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte basati  sulla  scelta di numeri da parte dei giocatori all'atto della giocata,  ovvero  sull'attribuzione  alla  giocata medesima di numeri determinati  casualmente,  per i quali una quota predeterminata delle poste  di  gioco e' conferita ad un unico montepremi, avente una base di  raccolta  di  ampiezza  non  inferiore  a quella nazionale, e che prevedono altresi' la ripartizione in parti uguali del montepremi tra

le  giocate  vincenti  appartenenti alla medesima categoria di premi. Non  sono  in  ogni  caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale  i  giochi  ad  oggi  gia'  oggetto di concessione, diversi dall'Enalotto e dal suo gioco complementare ed opzionale.

 

Art. 3.

Estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

 

  1.  Il  gioco  consiste  nel  pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di un'apposita  estrazione,  che  si  effettua  in  base  ad un apposito regolamento  pubblicato  sul  sito internet dell'Amministrazione e su quello informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con la supervisione di una Commissione ministeriale.

  2.   I   calendari   dei   concorsi  sono  stabiliti  con  appositi provvedimenti. Su proposta del Concessionario possono essere altresi' indetti concorsi straordinari, purche' successivi alla scadenza degli abbonamenti  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  che  siano in corso di validita' nel momento in cui i suddetti concorsi straordinari vengono indetti.

  3. Per ciascun concorso sono estratti:

   a) una combinazione di 6 numeri;

   b) un numero complementare, detto anche numero «Jolly»;

   c)  un  numero  valevole  per  il gioco complementare ed opzionale dell'Enalotto, detto anche numero «Superstar».

  La  combinazione di 6 numeri di cui alla lettera a) ed il numero di cui  alla  lettera b) sono estratti da una medesima serie continua di numeri,  compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti, per mezzo di un sistema estrazionale che assicuri che ogni estrazione risulti  non  prevedibile,  non  influenzabile  e caratterizzata, per

ciascuno  dei  numeri  da  estrarre,  dalla  medesima probabilita' di estrazione. Tale sistema estrazionale, basato, su urne automatizzate, e' definito nell'ambito dell'apposito regolamento di cui al comma 1.

  Il  numero  valevole per il gioco complementare ed opzionale di cui alla lettera c) e' estratto da un'ulteriore e distinta serie continua di  numeri  compresi  tra  1  e 90 per mezzo di un sistema analogo al precedente, che assicuri i medesimi requisiti.

  4.  Per  ogni  pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) si consegue un punto.

  5. Le categorie di premi sono 5:

   a) alla prima categoria, «punti 6», appartengono le giocate per le quali  risultano  esatti  i  pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);

   b) alla seconda categoria, «punti 5+1», appartengono le giocate in cui risultano esatti cinque pronostici relativi ai numeri estratti di cui  al  comma  3,  lettera a) piu' il numero complementare di cui al comma 3, lettera b);

   c)   alla   terza,   alla   quarta   e   alla   quinta  categoria, rispettivamente  «punti  5»,  «punti  4» e «punti 3», appartengono le giocate  rispettivamente  con  5, 4 e 3 pronostici esatti relativi ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a).

  6.  Nel  caso  in  cui,  per  uno  specifico  concorso, non risulti possibile  effettuare  nei tempi stabiliti l'estrazione dei numeri di cui  al  comma 3, l'apertura di quello successivo viene differita per il  tempo  strettamente  necessario all'effettuazione dell'estrazione del concorso gia' chiuso, ove se ne ravvisi la concreta possibilita'.

  7.   Nel  momento  in  cui  risulti  evidente  l'impossibilita' di recuperare   l'estrazione   non   avvenuta  in  tempo  utile per lo svolgimento del concorso successivo, l'apertura di quest'ultimo viene comunque disposta con provvedimento di AAMS.

  8.  Ove  l'estrazione  non  avvenuta  non  risulti effettuabile ne' tempestivamente  recuperabile,  si  da'  luogo  all'annullamento del relativo  concorso  ed  al rimborso integrale del costo delle giocate effettuate,  a  seguito  della  presentazione delle ricevute di gioco entro novanta giorni dall'annullamento del concorso stesso.

 

Art. 4.

Costo del gioco, montepremi e vincite

  1.  Una  combinazione  di  gioco e' costituita da un insieme di sei numeri  di  cui  si  pronostica l'estrazione, indipendentemente dalla loro sequenza.

  2.  Il  costo  unitario  al  pubblico della singola combinazione di gioco  e' di euro 0,50; la giocata minima non puo' essere inferiore a due combinazioni di gioco.

  3.  Il  montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso e' costituito  dal  34,648%  dell'ammontare  complessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.

  4.  Il montepremi totale viene ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:

   a)  al  montepremi  relativo alle vincite di prima categoria va il 20% del montepremi totale;

   b)  al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 20% del montepremi totale;

   c)  al  montepremi  relativo alle vincite di terza categoria va il 15% del montepremi totale;

   d)  al  montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 15% del montepremi totale;

   e)  al  montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30% del montepremi totale.

  La  quota  unitaria  da pagare per le diverse categorie di premi di cui  all'art.  3,  comma  5,  si  determina suddividendo i rispettivi montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.

  5.  Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria con  punti  6 il relativo montepremi andra' ad accumularsi con quello della  medesima  categoria  del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6.

  6.  Per  ciascun  concorso,  in  mancanza  di  vincite  di  seconda categoria  con  punti  5  piu'  il  numero complementare, il relativo montepremi:

   a)  per  il  50%  del  suo valore andra' a sommarsi con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;

   b)  per  il  restante  50% verra' destinato alla formazione di una dotazione   finalizzata   all'incremento   del  montepremi  di  prima categoria  del  concorso  successivo  all'avvenuta assegnazione di un montepremi  di  prima  categoria. Tale dotazione e' accantonata su un apposito  fondo  gestito dal concessionario. Le modalita' di gestione

di  tale  fondo  sono  proposte  dal concessionario ed approvate, con provvedimento formale, da parte di AAMS.

  7.  Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di terza categoria con  punti  5  e/o  di  quarta  categoria  con  punti 4 e/o di quinta categoria  con punti 3, i rispettivi montepremi andranno ripartiti in parti uguali tra le categorie in cui vi siano giocate vincenti.

  8.  Fermo  restando  quanto espressamente stabilito ai commi 5 e 6, qualora  in  un  determinato  concorso  non  venisse realizzato alcun punteggio  vincente, i montepremi di terza, quarta e quinta categoria andranno  cumulati  con  quelli delle medesime categorie di premi del concorso  successivo,  fino  al concorso nel quale saranno realizzati

punteggi vincenti.

  9. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi  puo'  essere  minore  della  quota  unitaria  di una categoria inferiore.  Ove,  a  seguito  del  computo delle quote, l'importo dei premi  di  una  categoria  risulti  minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi.  Ove il premio risultante dalla fusione di piu' categorie risulti  maggiore  di  quello  di una categoria superiore, si procede

alla fusione delle categorie interessate.

  10.  Con  appositi  provvedimenti puo' essere disposto l'incremento del montepremi, relativamente ad una o piu' delle cinque categorie di premi  di  cui all'art. 3, ovvero possono essere introdotte categorie di  premi  speciali, utilizzando proventi ottenuti come contropartita per  l'eventuale  utilizzo  commerciale,  limitato nel tempo, di beni

immateriali ed opere dell'ingegno di proprieta' o nella disponibilita' dell'Amministrazione medesima, relativamente

all'Enalotto e agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.

 

 

Art. 5.

Modalita' di gioco

  1.  La giocata puo' essere effettuata tramite disposizioni di gioco espresse dal giocatore con le seguenti modalita':

   a)   per   mezzo  di  schede  di  partecipazione  distribuite  dal Concessionario e compilate dal giocatore stesso;

   b) per mezzo di schede di partecipazione precompilate;

   c) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco;

   d)  affidate  alla  scelta  casuale  del software del terminale di gioco;

   e)  tramite  computer collocato all'interno del punto di vendita e collegato direttamente al terminale di gioco;

   f)  per  via telematica, con le modalita' previste dalla specifica normativa relativa al gioco a distanza.

  Il  giocatore puo' altresi' acquistare giocate gia' convalidate dal titolare  del punto di vendita del gioco fisico, il quale e' tenuto a consegnargli all'atto dell'acquisto le relative ricevute di gioco.

  2. Il giocatore puo' effettuare giocate in abbonamento, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di  concorsi  futuri  e  consecutivi,  secondo  modalita'  comunicate preventivamente dal Concessionario ad AAMS e da questa approvate.

  3.  AAMS,  su  proposta  del  Concessionario,  puo'  autorizzare la raccolta  anticipata  di  giocate,  su  prenotazione,  per uno o piu' concorsi futuri, anche straordinari ed anche non consecutivi.

 

 

Art. 6.

Raccolta del gioco all'estero

  1.  L'eventuale  raccolta  all'estero dell'Enalotto e del suo gioco complementare  ed opzionale, sia attraverso il canale fisico, sia per via telematica, potra' effettuarsi a seguito di appositi provvedimenti.

 

Art. 7.

Ricevute  di  gioco,  schede  di  partecipazione  e  pubblicita' alla disciplina del gioco

  1. Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici, il  terminale  di  gioco,  ottenuta  la  conferma  della sua avvenuta registrazione  telematica  presso  il  centro  di  totalizzazione del Concessionario, emette  la  ricevuta  di  gioco,  che  deve  essere custodita  dal  giocatore  con  ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.

  2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:

   a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;

   b) i codici di controllo;

   c) il numero che contraddistingue il concorso;

   d) la data di estrazione alla quale il concorso si riferisce;

   e) il codice identificativo del punto di vendita;

   f) il codice identificativo del terminale di gioco;

   g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;

   h) il numero progressivo della giocata;

   i) la data e l'ora di accettazione della giocata;

   j) il logo del gioco;

   k)  il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;

   l) la denominazione ed il logo del Concessionario;

   m)  in  caso di giocate a caratura, il numero identificativo delle relative cedole;

  3.  All'atto  del  ritiro  della  ricevuta di gioco il giocatore e' tenuto  a  controllarla  e, in  caso di difformita' dei dati su essa riportati  rispetto  alla  sua  volonta', comunque espressa, ha la facolta' di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento  della  giocata  non  puo' essere effettuato una volta sopravvenuta la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse.

  4.  Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazione  di  AAMS e messi a disposizione del pubblico, anche attraverso  la  loro  pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:

   a)  i modelli delle schede di partecipazione al gioco, sia di tipo ordinario  che  per iniziative straordinarie e di durata limitata nel tempo;

   b)  le  istruzioni  operative  per  la  compilazione  di  tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;

   c) i modelli delle ricevute di gioco.

  5.  Sono  parte integrante del presente decreto gli allegati A e B, che riportano, rispettivamente:

   a) le schede di partecipazione al gioco e le relative istruzioni;

   b) le ricevute di gioco.

  Le  schede di partecipazione al SuperEnalotto possono consentire la contestuale partecipazione al suo gioco complementare ed opzionale.

  6.  Il  Concessionario  e'  tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente  disciplina  di  gioco, unitamente alle istruzioni operative per  l'effettuazione  delle  giocate  nelle loro diverse modalita', a quelle   per  la  riscossione  delle  vincite  ed  a  quelle  per  la presentazione dei reclami:

   a)   provvedendo   alla   loro  pubblicazione  sul  sito  internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

   b)  assicurandone  l'esposizione  al  pubblico  presso  i punti di vendita.

  7.  La  partecipazione  al  gioco  implica  la piena conoscenza del presente  decreto  e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

 

Art. 8.

Giocate sistemistiche e a caratura

  1.  Per «giocata sistemistica» si intende la giocata ottenuta dallo sviluppo  di  una  disposizione  di  gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralita' di combinazioni di gioco.

Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il limite massimo di 27.132 combinazioni di gioco.

  2.  Per  «giocata  a  caratura»  si  intende la suddivisione di una giocata  in  quote  di  uguale  valore,  acquistabili separatamente e denominate  cedole  di  caratura. I giocatori concorrono al pagamento della  giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.

  3.  Il  costo  di  ciascuna  cedola  di caratura e' determinato dal valore  complessivo  della giocata a caratura, diviso il numero delle cedole  di  caratura  che  la compongono. Il costo minimo di ciascuna cedola  di  caratura  e'  proposto dal Concessionario ed approvato da AAMS e in nessun caso puo' essere inferiore ad euro 5.

  4. Le giocate a «caratura ordinarie» sono organizzate ed effettuate sotto  la  propria responsabilita' dal titolare del punto di vendita, il  quale,  successivamente  alla convalida della giocata a caratura, provvede  alla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.

  5.   Le   giocate   a   «caratura  speciale»  sono  effettuate  dal Concessionario sotto la propria responsabilita'. Successivamente alla convalida  il  Concessionario  provvede alla loro vendita, sia per il tramite dei punti di vendita fisici che dei canali di distribuzione a distanza.

  6.  Le  giocate  a caratura speciale si effettuano con le modalita' stabilite da apposito provvedimento.

  7.  Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.

 

Art. 9.

Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco

  1.  E'  istituita  una  Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con specifica competenza in ordine alle seguenti attivita':

   a)  supervisione  e  controllo  di  ogni  operazione relativa alla custodia  dei  dischi  ottici  di  cui  all'art.  10,  comma  2 ed al riscontro delle giocate vincenti;

   b)  determinazione  dell'importo  del  montepremi  e, per ciascuna categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo;

   c)  verifica,  al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito internet  informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, delle  informazioni  contenute su un apposito prospetto riepilogativo predisposto dal Concessionario, relative:

    - alla combinazione vincente,

    - all'ammontare complessivo del montepremi,

    -  all'ammontare  del  premio  unitario per ciascuna categoria di vincita,

    -  al numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di vincita;

   d) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo dei  Giochi  numerici a totalizzatore nazionale delle informazioni di cui alla lettera c);

   e) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso, di cui all'art 12, comma 1;

   f)  esame  e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i casi e con le modalita' previsti dall'art. 18.

  2.  La  Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e' composta da tre dirigenti dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli di Stato ed e' regolarmente costituita con la presenza  di  almeno due membri. Presiede la Commissione il dirigente di  rango  piu' elevato. Nei casi in cui tutti i dirigenti fossero di pari  rango,  ovvero  l'applicazione del criterio dovesse individuare due  dirigenti,  presiede  il  piu'  anziano  di  essi,  in relazione all'eta' anagrafica.

  3.   Assolve   le  mansioni  di  segretario  della  Commissione  un funzionario   di   AAMS   con   qualifica   non  inferiore  a  quella corrispondente a ex Direttore (C2).

  4. Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresi' il   supporto   da   questa   eventualmente  richiesto,  uno  o  piu' rappresentanti del Concessionario.

  5.  Il  Concessionario  mette  a  disposizione della Commissione di determinazione  delle  giocate vincenti e di controllo del gioco, per l'espletamento delle proprie funzioni:

   a)  appositi  locali  ubicati  nel comune ove ha sede la Direzione generale  di  AAMS,  valutati  idonei da AAMS e debitamente corredati delle necessarie attrezzature tecniche;

   b)   ogni  ulteriore  supporto  che  si  rendesse  necessario,  su richiesta di AAMS.

  6.   Il   Concessionario   e'  comunque  responsabile  degli  esiti dell'attivita'  della  Commissione  di  determinazione  delle giocate vincenti  e  di  controllo  del  gioco,  con  l'eccezione  di  quanto direttamente  ed esclusivamente dipendente dall'operato di competenza della Commissione stessa.

  7.  Gli  oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazione  delle  giocate  vincenti  e  di  controllo del gioco, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.

  8.  E' facolta' di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facolta' di ispezione,  nonche'  di  accesso  ad  ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilita' del Concessionario.

  9.  Con  provvedimenti  di  AAMS  possono  essere  istituite  altre competenti commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.

 

Art. 10.

Determinazione delle giocate vincenti

  1. AAMS stabilisce:

   a)  la  data,  l'ora  e le modalita' di chiusura dell'accettazione delle  giocate, nonche' le relative variazioni che dovessero rendersi opportune, sentito il Concessionario;

   b) i requisiti di sicurezza per la trasmissione e la registrazione dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del Concessionario.

  2.  Per  ciascun  concorso, cessata l'accettazione delle giocate ed esperiti  gli  opportuni  controlli,  il Concessionario trasferisce i dati  di  gioco  su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili  e  non  modificabili,  provvedendo  altresi'  a renderli identificabili  in  modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in base  alle disposizioni di AAMS. Tali dati costituiscono, a tutti gli effetti,  le  matrici  delle  schede del concorso, che fanno fede nei casi di contestazione.

  3.   I  dischi  ottici  sono  consegnati  dal  Concessionario  alla Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo del  gioco  di cui all'art. 9, mediante apposito verbale di consegna, prima  dell'inizio  delle  estrazioni di cui all'art. 3, nel formato, con  le  modalita'  e nel numero di copie ritenuti necessari da AAMS, comunque  non  inferiore  a  tre  unita', anche ai fini di successivi controlli e verifiche.

  4.  La  Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo  del  gioco,  verificata l'osservanza delle prescrizioni di cui  al  comma  3, nonche' la leggibilita' ed il contenuto dei dischi ottici  da  custodire,  verbalizza  i  dati  relativi al numero delle giocate  effettuate,  delle  giocate  annullate  e  delle  giocate da conteggiare a montepremi.

  5.  Tassativamente  prima dell'ora fissata per le estrazioni di cui all'art. 3 i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o piu' armadi blindati  che  solo  la  Commissione  di determinazione delle giocate vincenti  e  di  controllo del gioco e' in grado di aprire, collocati nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.

  6.  Completati  gli  adempimenti  previsti  ai  commi  4  e  5,  la Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco da' il nulla  osta  all'effettuazione dell'estrazione, dandone formale comunicazione alla  Commissione incaricata di sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all'art. 3, comma 1.

  7.  A  seguito  dell'avvenuta  estrazione  di  cui  all'art.  3, la Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco:

   a)  constata l'integrita' degli armadi blindati e la loro regolare chiusura;

   b)  ne estrae i dischi ottici e li inserisce nell'apposito sistema di elaborazione che effettua l'acquisizione dei dati;

   c)  inserisce la  combinazione dei numeri vincenti nel suddetto sistema di elaborazione ed avvia il programma che  procede all'individuazione delle  schede che hanno totalizzato punteggi vincenti ed alla formazione del relativo elenco.

  8.  Stabilito  il numero delle giocate vincenti che concorrono alla  ripartizione  del  montepremi,  suddivise  per categorie di premi, la Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco provvede:

   a)  alla  determinazione  delle  quote  unitarie  da pagare per le diverse  categorie  di  premi,  per  mezzo  di  apposito  sistema  di elaborazione,   sulla   base   delle  giocate  risultate  vincenti  e dell'importo del montepremi;

   b)   alla  immediata  comunicazione  al  Concessionario,  per  gli adempimenti di competenza:

    - delle combinazioni vincenti,

    - degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a giocate vincenti,

    - delle quote da pagare per le diverse categorie di premi,

    - della quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti  5  piu' il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo ed alla dotazione di cui all'art. 4, comma 6,

lettera b);

   c)  alla collocazione dei dischi ottici nell'archivio, inseriti in apposito plico sigillato, e alla chiusura dell'archivio stesso. Detto plico  potra'  essere riaperto, per ogni evenienza, solamente dopo la scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui all'art. 18, comma 2.

  9.  Tutte  le  operazioni della Commissione di determinazione delle giocate  vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi verbali.  Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincite  sono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di tutte  le  giocate  vincenti superiori a  € 20.000, nonche' un supporto  ottico  con  l'elenco  delle  giocate  vincenti di tutte le categorie.

  10.  Per  ogni  singolo  concorso,  trascorso  il  termine  per  la presentazione  dei  reclami  di  cui  all'art.  18, comma 2, i dischi ottici  sui  quali  sono  stati  trasferiti  i dati di gioco verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di  ulteriore  conservazione,  fatta eccezione per quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase  di  valutazione,  che  vanno  custoditi  fino  alla  definitiva

risoluzione delle controversie.

  11.  Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e le  attivita'  della  Commissione  di  determinazione  delle  giocate vincenti  e  di  controllo  del gioco, nonche' inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.

 

Art. 11.

Archivio del gioco

  1.  Costituiscono archivio del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario  alla  Commissione  di  determinazione  delle  giocate vincenti e di controllo del gioco.

  2.  Costituiscono  archivio  di sicurezza del gioco i dischi ottici consegnati   dal   Concessionario   direttamente  ad  AAMS.  In  casi eccezionali la Commissione di cui al comma 1 puo' disporre l'utilizzo dell'archivio di sicurezza del gioco.

  3.  In  caso  di impossibilita' di utilizzo degli archivi di cui ai commi  1  e  2,  costituiscono  archivio del gioco i dati inviati dal Concessionario  ad  AAMS  per  mezzo  di collegamenti di rete, con le modalita'  e  la tempistica indicate dall'Amministrazione, anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza.

  4.    Qualora dovesse verificarsi  la distruzione o la inutilizzabilita' dell'archivio  del gioco di cui ai commi 1, 2 e 3, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione delle  vincite  e  senza possibilita' di recupero dei dati, le  matrici  distrutte  o  inutilizzabili  saranno  dichiarate escluse  dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del  Concessionario,  al  solo  rimborso  delle  giocate  effettuate, indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.

 

Art. 12.

Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco

  1.  Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione di  determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui  all'art.  9,  il  Concessionario  redige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati:

   a) la combinazione vincente;

   b) l'ammontare del montepremi;

   c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;

   d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

   e)  gli  estremi  identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti;

   f)  la  quota  di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti  di  prima  categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti  5  piu' il numero complementare, con indicazione degli importi da  destinare,  rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo;

   g)  ogni  ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

  2.  Il  Bollettino  ufficiale  generale  di  ciascun concorso viene depositato  presso  la  Commissione  di  determinazione delle giocate vincenti   e   di   controllo   del  gioco,  che  provvede  alla  sua archiviazione:

   a)  in  formato cartaceo per la parte relativa ai dati generali di concorso;

   b)  in  formato  elettronico  per  la parte relativa alle ricevute vincenti,  prima  dell'apertura  delle operazioni di cui all'art. 10, relative al concorso successivo.

  Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene altresi' pubblicato  dal  Concessionario  sul  sito  internet  informativo dei Giochi   numerici   a  totalizzatore  nazionale,  limitatamente  alle informazioni  di  cui  al  punto  a),  entro  due  giorni utili dalla comunicazione  dei  relativi  dati  da  parte  della  Commissione  di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e deve riportare  la data della sua pubblicazione. Sul sito internet e' reso

disponibile,  altresi', un applicativo per il riscontro delle giocate vincenti.

  3.  Ad  ogni  concorso  il  Concessionario redige altresi' appositi bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad essi  inviati  entro  due  giorni  utili da quello in cui hanno avuto luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti  e  di  controllo  del  gioco,  con  obbligo  di  esporli al pubblico. In tali bollettini sono riportati:

   a) la combinazione vincente;

   b) l'ammontare del montepremi;

   c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;

   d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

   e)  gli  estremi  identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti effettuate presso lo stesso punto di vendita fisico;

   f)  la  quota  di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti  di  prima  categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti  5  piu' il numero complementare, con indicazione degli importi da  destinare,  rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo;

   g)  ogni  ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

 

Art. 13.

Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi

  1.  La  raccolta delle giocate dell'Enalotto e' effettuata dal Concessionario attraverso i punti facenti parte della propria rete di vendita, previa sottoscrizione di specifici ed idonei accordi contrattuali. Il Concessionario redige l'elenco dei punti di vendita incaricati  della  raccolta  del  gioco con le modalita' stabilite da AAMS e lo comunica  all'Amministrazione,  curandone  puntualmente l'aggiornamento. AAMS ha facolta' di richiedere, ed il Concessionario

l'obbligo  di  fornire  entro dieci giorni dalla richiesta, copia dei contratti stipulati con specifici punti di vendita.

  2.  Il  punto  di  vendita  e'  tenuto  ad  ottemperare a tutti gli obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente in materia di giochi, a pena di annullamento dell'accordo di cui al comma 1.

  Il   Concessionario   vigila,  sotto  la  propria  responsabilita', sull'osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme e  dall'accordo contrattuale  di  cui  al  comma  1,  provvedendo  a risolvere il contratto stesso ove ne siano ravvisabili le condizioni.

  3. Per la commercializzazione del gioco e' riconosciuto al punto di vendita  fisico  il  compenso  fissato  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art.  14  del  decreto-legge  del  28  dicembre  2001,  n.  452, convertito  in legge dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella  misura  dell'8%  del  costo  al pubblico delle combinazioni di gioco  raccolte,  a  titolo  di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per

legge.

  4.   Il   compenso   del  Concessionario  e'  calcolato  in  misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'atto di  convenzione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le  condizioni,  tenuto  conto  dell'ammontare delle entrate erariali collegate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.

 

Art. 14.

Rendicontazione

1.  Il  Concessionario del gioco, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad AAMS la rendicontazione della gestione finanziaria, relativamente a ciascun concorso. Il rendiconto, il cui modello e' proposto dal Concessionario sulla base delle indicazioni di AAMS e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione,  contiene  in  ogni  caso  almeno  le  seguenti informazioni:

   a)  incasso  totale  lordo delle giocate raccolte, distinto tra il gioco  raccolto  tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;

   b)  compenso  spettante ai punti di vendita, distinto tra il gioco raccolto  tramite  la  rete  dei  punti  di  vendita  fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;

   c) compenso del Concessionario;

   d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita;

   e)  numero  delle  combinazioni  vincenti  e relativo importo, per ciascuna categoria di vincita;

   f)  importi  da  versare  all'erario,  suddivisi  tra gli appositi capitoli  previsti  dal  bilancio  di  entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;

   g) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.

  Su  indicazione  di  AAMS  il  Concessionario  e' tenuto a produrre ulteriori rendiconti.

  2.  Il  Concessionario del gioco e' tenuto, altresi', al rendiconto nei  confronti  della  Ragioneria  generale dello Stato, responsabile dell'accertamento  delle  entrate  erariali, con le modalita' da essa prescritte,  nonche'  a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

     

Art. 15.

Versamenti all'erario

  1.   Il   Concessionario   e'  sempre  responsabile  dell'integrale versamento  della  quota  della raccolta del gioco dovuta all'erario, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o piu' punti  di vendita, fatta salva ogni facolta' di rivalsa ed indennizzo nei confronti dei punti di vendita medesimi.

  2.  Per  ciascun  concorso  i  versamenti  all'erario si effettuano presso  la  tesoreria dello Stato di Roma, con le modalita' stabilite da AAMS con apposito provvedimento, entro due giorni lavorativi utili decorrenti  dalla  disponibilita' delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il Concessionario e'  fissato  convenzionalmente  in  tre giorni lavorativi utili dalla scadenza  della  settimana  contabile  di riferimento, intesa come il periodo  che  intercorre  tra  le  giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco.

  In   caso   di  ritardato  versamento  si  applicano  penalita'  ed interessi, con i criteri e nella misura previsti.

  3.  Con  versamenti  sul  competente  capitolo indicato da AAMS, da effettuarsi  entro  quindici  giorni  dalla  scadenza  del termine di decadenza  di cui all'art. 17, comma 4, il Concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi, sono  conferiti  nella misura e con le modalita' previste da apposito

provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.

 

Art. 16.

Giocate in abbonamento

  1.  Le  giocate in abbonamento e quelle di cui all'art. 5, comma 3, vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La  raccolta  delle  giocate  in  abbonamento  produce interessi  in  favore  dell'erario,  anche  per  la quota relativa al montepremi, da calcolarsi in modo differenziato per ciascun concorso, con   riferimento   ai   periodi   intercorrenti   tra  il  pagamento dell'abbonamento  ed  i  singoli concorsi ricompresi nell'abbonamento

medesimo.

  Tali  interessi  vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalita' stabilite da AAMS.

 

Art. 17.

Pagamento delle vincite

  1.  Il  pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena responsabilita'  del  Concessionario,  indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.

  2.  Per  quanto  riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei punti  di  vendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in originale  ed  integra,  costituisce  l'unico  titolo  valido  per la riscossione  dei  premi, previa opportuna verifica. La verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano:

   a)  presso qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi in  cui  l'importo  della vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 (cinquecentoventi/00) euro;

   b)  presso  il  punto  di  vendita del Concessionario nel quale e' stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

   c)  presso  i  punti  di  pagamento  appositamente  abilitati  dal Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro;

   d)   presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, per la  riscossione  delle  vincite senza limiti di importo.

  L'elenco  dei  punti  di  pagamento  di cui alle lettere c) e d) e' esposto presso i punti di vendita dell'Enalotto e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

  3.  Il  pagamento  dei  premi  si  effettua,  dietro consegna delle ricevute di gioco vincenti integre ed in originale:

   a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili;

   b)  nei  casi  di  cui  alla  lettera  c)  del comma 2, a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento;

   c)  nei  casi  di  cui  alla  lettera  d)  del comma 2, a mezzo di bonifico  bancario  o  con  assegno  bancario  di  conto  corrente o circolare non trasferibili.

  Il  pagamento  dei  premi si effettua con le modalita' proposte dal Concessionario ed approvate da AAMS, debitamente pubblicizzate presso i punti di vendita e sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

  4.  Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti e' di novanta giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale  dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi sessanta giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute vincenti possono  essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente  gestiti  dal Concessionario, di cui alla lettera d) del comma 2.

  5. Il pagamento dei premi si effettua:

   a)   nel  caso  di  vincite  di  importo  inferiore  ad  1.000.000 (unmilione/00)  di  euro,  entro  il  termine di trenta giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente;

   b)  nel  caso  di vincite di importo pari o superiore ad 1.000.000 (unmilione/00)  di euro, ed a condizione che non sia stato presentato alcun reclamo che  possa  pregiudicare  il  diritto  alla  vincita rivendicata  o  il  valore  ad essa attribuito, entro trentuno giorni dalla  scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l'importo delle vincite e' corrisposto dopo la definizione dei medesimi.

  6.  Nel  caso di gioco a caratura ordinaria, i valori delle vincite in  base  ai quali si determinano le modalita' della riscossione sono da intendersi riferiti, non gia' a quanto spettante per la singola cedola  di  caratura,  ma  al  valore complessivo della vincita della giocata a caratura.

  7.  Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore,  da  parte  del  Concessionario,  interessi  pari al tasso legale, calcolati al momento del pagamento del premio.

  8.   Il  Concessionario e' tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamente  o per il tramite dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilita':

   a)  per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale  dell'esito  del  concorso  di  riferimento,  nel  caso di ricevute relative a vincite di importo  inferiore  a  5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

   b)  per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale  dell'esito  del  concorso  di  riferimento,  nel  caso  di ricevute  relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

   c)   per tutto il tempo necessario alla definizione  delle controversie,  nel caso di ricevute  a qualsiasi titolo oggetto di contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'art. 18, nonche' alle azioni esperite  in  sede giurisdizionale;

   d)  per  1  anno,  nel  caso  delle ricevute relative alle giocate annullate.

  Le  ricevute  non piu' soggette all'obbligo di conservazione devono essere  distrutte  con  le  modalita'  stabilite con provvedimento di AAMS.

  9.  I  dati  anagrafici dei portatori delle ricevute di gioco vincenti, di cui e' obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attivita' di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite, sono conservati dal Concessionario sotto la propria responsabilita', a disposizione dell'Autorita' competente.

 

Art. 18.

Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite

  1.  Il  giocatore puo' avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei  premi, avverso la  mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale  o nel Bollettino ufficiale  del  punto di  vendita degli estremi di una scheda con la quale  ritenga  di essere vincitore con una o piu' giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.

  2.  I  reclami  di  cui  al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati  dall'originale  delle rispettive ricevute di gioco e, a pena  di  decadenza  da  ogni  diritto,  devono  essere presentati al Concessionario  entro  sessanta giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.

  3.  Il  Concessionario e' tenuto a protocollare i reclami di cui al comma  1  ed  a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle giocate  vincenti e di controllo del gioco di cui all'art. 9 entro il tempo massimo di quattordici giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare  istruttoria.  E'  facolta'  della  suddetta  Commissione disporre  indagini  e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che e' tenuto a fornirlo con la massima tempestivita' consentita.

  4.  Per  i  reclami  la  Commissione  di cui all'art. 9 e' tenuta a pronunciarsi  per  iscritto,  accogliendo  o  respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.

  5.  I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione  utile,  nel  Bollettino  ufficiale  generale,  nonche' nei bollettini  ufficiali  dei  punti  di  vendita  nei  quali sono state effettuate le giocate oggetto dei reclami.

  6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione  che  ha  assunto  la  decisione  in  merito dispone, con comunicazione  scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto,  che il Concessionario e' tenuto ad effettuare, nella misura stabilita  a  seguito  della  rideterminazione delle quote, a proprie spese  e  senza  possibilita'  di  rivalsa  nei  confronti  di AAMS o dell'Erario,  con  la  maggiorazione  degli  interessi dovuti e delle

spese sostenute dal ricorrente.

  7.  Per  i  premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nel  suo  esatto  ammontare. In nessun caso e' ammessa la rivalsa pro quota  nei  confronti  dei  giocatori  aventi  diritto a premi il cui importo   sia  stato  gia'  calcolato  e  pubblicato  sui  bollettini ufficiali, ove tali premi siano stati gia' corrisposti.

  8.  E'  facolta' del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.

  9.  E'  fatta  salva per il Concessionario la facolta' di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o  in  parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.

  10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dall'atto di Convenzione, al Concessionario si applicano, in favore di AAMS, le penali ivi previste.

 

Art. 19.

Univocita' delle fonti e cessazioni.

  1. Tutte le precedenti disposizioni relative al concorso pronostici Enalotto cessano di essere applicabili al gioco.

  2.  Una  volta  espletate  tutte  le attivita' relative al rapporto concessorio  ed  alla  disciplina  del gioco Enalotto vigenti fino al momento  in  cui avra' efficacia il presente decreto, cessano le loro funzioni  le  commissioni  costituite  in  Milano, presso la sede del Concessionario,  aventi ad oggetto, tra l'altro: l'esame dei reclami, la certificazione dei concorsi e delle vincite, la determinazione dei risultati  generali del concorso, la verifica della pubblicazione dei

dati  ufficiali,  la  verifica dei versamenti dei premi non riscossi, nonche'  il controllo dei dati dei concorsi da parte della Ragioneria dello Stato.

 

Art. 20.

Efficacia

  Il  presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia, anche con riferimento all'art. 19, dalla piena operativita'  della nuova concessione, attuata in  applicazione dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Il  presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

 

   Roma, 11 giugno 2009

 

                                       Il direttore generale: Ferrara

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009

Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3

Economia e finanze, foglio n. 345

 


 
     
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