Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30/6/2009 - pubblicato il 01/07/2009
DECRETO 11 giugno 2009 Regolamentazione del gioco Enalotto. (09A07319) (GU n. 149 del 30-6-2009)
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vistoildecreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioniedintegrazioni,concernenteladisciplinadelle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581,modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962,n.806,recantenormeregolamentariperl'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vistalalegge18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2,concernentiilriordinodellefunzionistatali in materia di organizzazionee gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Vistoildecreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n.33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, conmodificazioni,dallalegge8agosto2002,n.178,che ha attribuitoall'Amministrazioneautonomadeimonopolidi Stato lo svolgimentodituttelefunzioniin materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Vistoildecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005n. 248 e, segnatamente, l'art.11-quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-
AmministrazioneautonomadeimonopolidiStato sono stabilite le modalita'ele disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;
Vistala legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 90, letterea),b),ec),dispone,tral'altro,larevisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto;
Vistalaproceduradi selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006,n.296,all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolatod'oneri, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di convenzione;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto
1.Ilpresente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e lagestionedelgiocoEnalotto, commercialmentenotocome «SuperEnalotto».Nell'ambitodelpresentedecretoeintutti i provvedimenticollegatii termini «Enalotto» e «SuperEnalotto» sono impiegaticometraloroequivalenti,inquantoidentificano il medesimo gioco.
Art. 2.
Definizioni
1.Ilgioco Enalotto e le sue formule di gioco complementari sono giochi numerici a totalizzatore nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte basatisullascelta di numeri da parte dei giocatori all'atto della giocata,ovverosull'attribuzioneallagiocata medesima di numeri determinaticasualmente,per i quali una quota predeterminata delle postedigioco e' conferita ad un unico montepremi, avente una base diraccoltadiampiezzanoninferiorea quella nazionale, e che prevedono altresi' la ripartizione in parti uguali del montepremi tra
legiocatevincentiappartenenti alla medesima categoria di premi. Nonsonoinognicaso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionaleigiochiadoggigia'oggetto di concessione, diversi dall'Enalotto e dal suo gioco complementare ed opzionale.
Art. 3.
Estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi
1.Ilgiococonsistenelpronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di un'appositaestrazione,chesieffettuainbasead un apposito regolamentopubblicatosulsito internet dell'Amministrazione e su quello informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con la supervisione di una Commissione ministeriale.
2.Icalendarideiconcorsisonostabiliticonappositi provvedimenti. Su proposta del Concessionario possono essere altresi' indetti concorsi straordinari, purche' successivi alla scadenza degli abbonamentidicuiall'art.5,comma2,chesiano in corso di validita' nel momento in cui i suddetti concorsi straordinari vengono indetti.
3. Per ciascun concorso sono estratti:
a) una combinazione di 6 numeri;
b) un numero complementare, detto anche numero «Jolly»;
c)unnumerovalevoleperil gioco complementare ed opzionale dell'Enalotto, detto anche numero «Superstar».
Lacombinazione di 6 numeri di cui alla lettera a) ed il numero di cuiallalettera b) sono estratti da una medesima serie continua di numeri,compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti, per mezzo di un sistema estrazionale che assicuri che ogni estrazione risultinonprevedibile,noninfluenzabilee caratterizzata, per
ciascunodeinumeridaestrarre,dallamedesima probabilita' di estrazione. Tale sistema estrazionale, basato, su urne automatizzate, e' definito nell'ambito dell'apposito regolamento di cui al comma 1.
Ilnumerovalevole per il gioco complementare ed opzionale di cui alla lettera c) e' estratto da un'ulteriore e distinta serie continua dinumericompresitra1e 90 per mezzo di un sistema analogo al precedente, che assicuri i medesimi requisiti.
4.Perognipronostico indovinato relativo ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) si consegue un punto.
5. Le categorie di premi sono 5:
a) alla prima categoria, «punti 6», appartengono le giocate per le qualirisultanoesattiipronostici relativi a tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3, lettera a);
b) alla seconda categoria, «punti 5+1», appartengono le giocate in cui risultano esatti cinque pronostici relativi ai numeri estratti di cuialcomma3,lettera a) piu' il numero complementare di cui al comma 3, lettera b);
c)allaterza,allaquartaeallaquintacategoria, rispettivamente«punti5»,«punti4» e «punti 3», appartengono le giocaterispettivamentecon5, 4 e 3 pronostici esatti relativi ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a).
6.Nelcasoincui,perunospecificoconcorso, non risulti possibileeffettuarenei tempi stabiliti l'estrazione dei numeri di cuialcomma 3, l'apertura di quello successivo viene differita per iltempostrettamentenecessario all'effettuazione dell'estrazione del concorso gia' chiuso, ove se ne ravvisi la concreta possibilita'.
7.Nelmomentoincuirisultievidentel'impossibilita' di recuperarel'estrazionenonavvenutaintempoutile per lo svolgimento del concorso successivo, l'apertura di quest'ultimo viene comunque disposta con provvedimento di AAMS.
8.Ovel'estrazionenonavvenutanonrisulti effettuabile ne' tempestivamenterecuperabile,sida'luogoall'annullamento del relativoconcorsoedal rimborso integrale del costo delle giocate effettuate,aseguitodellapresentazione delle ricevute di gioco entro novanta giorni dall'annullamento del concorso stesso.
Art. 4.
Costo del gioco, montepremi e vincite
1.Unacombinazionedigioco e' costituita da un insieme di sei numeridicuisipronostica l'estrazione, indipendentemente dalla loro sequenza.
2.Ilcostounitarioalpubblico della singola combinazione di giocoe' di euro 0,50; la giocata minima non puo' essere inferiore a due combinazioni di gioco.
3.Ilmontepremi destinato alle vincite di ciascun concorso e' costituitodal34,648%dell'ammontarecomplessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.
4.Il montepremi totale viene ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:
a)almontepremirelativo alle vincite di prima categoria va il 20% del montepremi totale;
b)al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 20% del montepremi totale;
c)almontepremirelativo alle vincite di terza categoria va il 15% del montepremi totale;
d)almontepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 15% del montepremi totale;
e)almontepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30% del montepremi totale.
Laquotaunitariada pagare per le diverse categorie di premi di cuiall'art.3,comma5,sidetermina suddividendo i rispettivi montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.
5.Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria conpunti6 il relativo montepremi andra' ad accumularsi con quello dellamedesimacategoriadel concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6.
6.Perciascunconcorso,inmancanzadivincitediseconda categoriaconpunti5piu'ilnumero complementare, il relativo montepremi:
a)peril50%delsuo valore andra' a sommarsi con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;
b)perilrestante50% verra' destinato alla formazione di una dotazionefinalizzataall'incrementodelmontepremidiprima categoriadelconcorsosuccessivoall'avvenuta assegnazione di un montepremidiprimacategoria. Tale dotazione e' accantonata su un appositofondogestito dal concessionario. Le modalita' di gestione
ditalefondosonopropostedal concessionario ed approvate, con provvedimento formale, da parte di AAMS.
7.Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di terza categoria conpunti5e/odiquartacategoriaconpunti 4 e/o di quinta categoriacon punti 3, i rispettivi montepremi andranno ripartiti in parti uguali tra le categorie in cui vi siano giocate vincenti.
8.Fermorestandoquanto espressamente stabilito ai commi 5 e 6, qualorainundeterminatoconcorsononvenisse realizzato alcun punteggiovincente, i montepremi di terza, quarta e quinta categoria andrannocumulaticonquelli delle medesime categorie di premi del concorsosuccessivo,finoal concorso nel quale saranno realizzati
punteggi vincenti.
9. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premipuo'essereminoredellaquotaunitariadi una categoria inferiore.Ove,aseguitodelcomputo delle quote, l'importo dei premidiunacategoriarisultiminore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi.Ove il premio risultante dalla fusione di piu' categorie risultimaggiorediquellodi una categoria superiore, si procede
alla fusione delle categorie interessate.
10.Conappositiprovvedimenti puo' essere disposto l'incremento del montepremi, relativamente ad una o piu' delle cinque categorie di premidicui all'art. 3, ovvero possono essere introdotte categorie dipremispeciali, utilizzando proventi ottenuti come contropartita perl'eventualeutilizzocommerciale,limitato nel tempo, di beni
immateriali ed opere dell'ingegno di proprieta' o nella disponibilita' dell'Amministrazione medesima, relativamente
all'Enalotto e agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Art. 5.
Modalita' di gioco
1.La giocata puo' essere effettuata tramite disposizioni di gioco espresse dal giocatore con le seguenti modalita':
a)permezzodischededipartecipazionedistribuitedal Concessionario e compilate dal giocatore stesso;
b) per mezzo di schede di partecipazione precompilate;
c) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco;
d)affidateallasceltacasualedel software del terminale di gioco;
e)tramitecomputer collocato all'interno del punto di vendita e collegato direttamente al terminale di gioco;
f)pervia telematica, con le modalita' previste dalla specifica normativa relativa al gioco a distanza.
Ilgiocatore puo' altresi' acquistare giocate gia' convalidate dal titolaredel punto di vendita del gioco fisico, il quale e' tenuto a consegnargli all'atto dell'acquisto le relative ricevute di gioco.
2. Il giocatore puo' effettuare giocate in abbonamento, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato diconcorsifuturieconsecutivi,secondomodalita'comunicate preventivamente dal Concessionario ad AAMS e da questa approvate.
3.AAMS,supropostadelConcessionario,puo'autorizzare la raccoltaanticipatadigiocate,suprenotazione,per uno o piu' concorsi futuri, anche straordinari ed anche non consecutivi.
Art. 6.
Raccolta del gioco all'estero
1.L'eventualeraccoltaall'estero dell'Enalotto e del suo gioco complementareed opzionale, sia attraverso il canale fisico, sia per via telematica, potra' effettuarsi a seguito di appositi provvedimenti.
Art. 7.
Ricevutedigioco,schededipartecipazioneepubblicita' alla disciplina del gioco
1. Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici, ilterminaledigioco,ottenutalaconfermadella sua avvenuta registrazionetelematicapressoilcentroditotalizzazione del Concessionario, emettelaricevutadigioco,chedeveessere custoditadalgiocatoreconogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.
2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:
a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;
b) i codici di controllo;
c) il numero che contraddistingue il concorso;
d) la data di estrazione alla quale il concorso si riferisce;
e) il codice identificativo del punto di vendita;
f) il codice identificativo del terminale di gioco;
g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;
h) il numero progressivo della giocata;
i) la data e l'ora di accettazione della giocata;
j) il logo del gioco;
k)il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;
l) la denominazione ed il logo del Concessionario;
m)incaso di giocate a caratura, il numero identificativo delle relative cedole;
3.All'attodelritirodellaricevuta di gioco il giocatore e' tenutoacontrollarlae, incaso di difformita' dei dati su essa riportatirispetto allasuavolonta', comunque espressa, ha la facolta' di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamentodellagiocatanonpuo' essere effettuato una volta sopravvenuta la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse.
4.Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazionediAAMS e messi a disposizione del pubblico, anche attraversolaloropubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:
a)i modelli delle schede di partecipazione al gioco, sia di tipo ordinariocheper iniziative straordinarie e di durata limitata nel tempo;
b)leistruzionioperativeperlacompilazioneditutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;
c) i modelli delle ricevute di gioco.
5.Sonoparte integrante del presente decreto gli allegati A e B, che riportano, rispettivamente:
a) le schede di partecipazione al gioco e le relative istruzioni;
b) le ricevute di gioco.
Leschede di partecipazione al SuperEnalotto possono consentire la contestuale partecipazione al suo gioco complementare ed opzionale.
6.IlConcessionarioe'tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presentedisciplinadigioco, unitamente alle istruzioni operative perl'effettuazionedellegiocatenelle loro diverse modalita', a quelleperlariscossionedellevinciteedaquelleperla presentazione dei reclami:
a)provvedendoallaloropubblicazionesulsitointernet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
b)assicurandonel'esposizionealpubblicopressoi punti di vendita.
7.Lapartecipazionealgiocoimplicala piena conoscenza del presentedecretoe l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.
Art. 8.
Giocate sistemistiche e a caratura
1.Per «giocata sistemistica» si intende la giocata ottenuta dallo sviluppodiunadisposizionedigioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralita' di combinazioni di gioco.
Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il limite massimo di 27.132 combinazioni di gioco.
2.Per«giocataa caratura»siintende la suddivisione di una giocatainquotediugualevalore,acquistabili separatamente e denominatecedoledicaratura. I giocatori concorrono al pagamento dellagiocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.
3.Ilcostodiciascunacedoladi caratura e' determinato dal valorecomplessivodella giocata a caratura, diviso il numero delle cedoledicaraturachela compongono. Il costo minimo di ciascuna cedoladicaraturae'proposto dal Concessionario ed approvato da AAMS e in nessun caso puo' essere inferiore ad euro 5.
4. Le giocate a «caratura ordinarie» sono organizzate ed effettuate sottolapropria responsabilita' dal titolare del punto di vendita, ilquale,successivamentealla convalida della giocata a caratura, provvedealla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.
5.Legiocatea«caraturaspeciale»sonoeffettuatedal Concessionario sotto la propria responsabilita'. Successivamente alla convalidailConcessionarioprovvede alla loro vendita, sia per il tramite dei punti di vendita fisici che dei canali di distribuzione a distanza.
6.Legiocatea caratura speciale si effettuano con le modalita' stabilite da apposito provvedimento.
7.Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.
Art. 9.
Commissionedideterminazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco
1.E'istituitaunaCommissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con specifica competenza in ordine alle seguenti attivita':
a)supervisioneecontrollodiognioperazione relativa alla custodiadeidischiotticidicuiall'art.10,comma2 ed al riscontro delle giocate vincenti;
b)determinazionedell'importodelmontepremie, per ciascuna categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo;
c)verifica,al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito internetinformativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, delleinformazionicontenute su un apposito prospetto riepilogativo predisposto dal Concessionario, relative:
- alla combinazione vincente,
- all'ammontare complessivo del montepremi,
-all'ammontaredelpremiounitario per ciascuna categoria di vincita,
-al numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di vincita;
d) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo deiGiochinumerici a totalizzatore nazionale delle informazioni di cui alla lettera c);
e) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso, di cui all'art 12, comma 1;
f)esamee valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i casi e con le modalita' previsti dall'art. 18.
2.LaCommissionedideterminazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e' composta da tre dirigenti dell'Amministrazione autonomadeimonopoli di Stato ed e' regolarmente costituita con la presenzadialmeno due membri. Presiede la Commissione il dirigente dirangopiu' elevato. Nei casi in cui tutti i dirigenti fossero di parirango,ovverol'applicazione del criterio dovesse individuare duedirigenti,presiedeilpiu'anzianodiessi,in relazione all'eta' anagrafica.
3.AssolvelemansionidisegretariodellaCommissioneun funzionariodiAAMS conqualificanoninferioreaquella corrispondente a ex Direttore (C2).
4. Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresi' ilsupportodaquestaeventualmenterichiesto,unoopiu' rappresentanti del Concessionario.
5.IlConcessionariometteadisposizione della Commissione di determinazionedellegiocate vincenti e di controllo del gioco, per l'espletamento delle proprie funzioni:
a)appositilocaliubicatinel comune ove ha sede la Direzione generalediAAMS,valutatiidonei da AAMS e debitamente corredati delle necessarie attrezzature tecniche;
b)ogniulterioresupportochesirendessenecessario,su richiesta di AAMS.
6.IlConcessionarioe'comunqueresponsabiledegli esiti dell'attivita'dellaCommissionedideterminazionedelle giocate vincentiedicontrollodelgioco,conl'eccezionediquanto direttamenteed esclusivamente dipendente dall'operato di competenza della Commissione stessa.
7.Glioneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazionedellegiocatevincentiedicontrollo del gioco, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.
8.E' facolta' di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facolta' di ispezione,nonche'diaccessoadogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilita' del Concessionario.
9.ConprovvedimentidiAAMSpossonoessereistituitealtre competenti commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.
Art. 10.
Determinazione delle giocate vincenti
1. AAMS stabilisce:
a)ladata,l'orae le modalita' di chiusura dell'accettazione dellegiocate, nonche' le relative variazioni che dovessero rendersi opportune, sentito il Concessionario;
b) i requisiti di sicurezza per la trasmissione e la registrazione dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del Concessionario.
2.Perciascunconcorso, cessata l'accettazione delle giocate ed esperitigliopportunicontrolli,il Concessionario trasferisce i datidigiocosu appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibilienonmodificabili,provvedendoaltresi'a renderli identificabiliinmodo univoco e certo quanto al loro contenuto, in basealle disposizioni di AAMS. Tali dati costituiscono, a tutti gli effetti,lematricidelleschede del concorso, che fanno fede nei casi di contestazione.
3.Idischiotticisonoconsegnati dalConcessionarioalla Commissionedideterminazione delle giocate vincenti e di controllo delgiocodi cui all'art. 9, mediante apposito verbale di consegna, primadell'iniziodelleestrazioni di cui all'art. 3, nel formato, conlemodalita' e nel numero di copie ritenuti necessari da AAMS, comunquenoninferioreatreunita', anche ai fini di successivi controlli e verifiche.
4.LaCommissionedideterminazione delle giocate vincenti e di controllodelgioco,verificata l'osservanza delle prescrizioni di cuialcomma3, nonche' la leggibilita' ed il contenuto dei dischi otticidacustodire,verbalizzaidatirelativi al numero delle giocateeffettuate,dellegiocateannullateedellegiocate da conteggiare a montepremi.
5.Tassativamenteprima dell'ora fissata per le estrazioni di cui all'art. 3 i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o piu' armadi blindatichesololaCommissionedi determinazione delle giocate vincentiedicontrollo del gioco e' in grado di aprire, collocati nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.
6.Completatigliadempimentiprevistiaicommi4e5,la Commissionedideterminazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco da' il nullaostaall'effettuazione dell'estrazione, dandone formale comunicazione allaCommissione incaricata di sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all'art. 3, comma 1.
7.Aseguitodell'avvenutaestrazionedicuiall'art.3, la Commissionedideterminazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco:
a)constata l'integrita' degli armadi blindati e la loro regolare chiusura;
b)ne estrae i dischi ottici e li inserisce nell'apposito sistema di elaborazione che effettua l'acquisizione dei dati;
c)inserisce lacombinazione dei numeri vincenti nel suddetto sistema di elaborazione ed avvia il programma cheprocede all'individuazione delleschede che hanno totalizzato punteggi vincenti ed alla formazione del relativo elenco.
8.Stabilitoil numero delle giocate vincenti che concorrono allaripartizionedelmontepremi,suddiviseper categorie di premi, la Commissionedideterminazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco provvede:
a)alladeterminazionedellequoteunitarieda pagare per le diversecategoriedipremi,permezzodiappositosistemadi elaborazione,sullabasedellegiocaterisultatevincentie dell'importo del montepremi;
b)allaimmediatacomunicazionealConcessionario,pergli adempimenti di competenza:
- delle combinazioni vincenti,
- degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a giocate vincenti,
- delle quote da pagare per le diverse categorie di premi,
- della quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti di prima categoria con punti 6 e di seconda categoria con punti5piu' il numero complementare, con indicazione degli importi da destinare, rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo ed alla dotazione di cui all'art. 4, comma 6,
lettera b);
c)alla collocazione dei dischi ottici nell'archivio, inseriti in apposito plico sigillato, e alla chiusura dell'archivio stesso. Detto plicopotra'essere riaperto, per ogni evenienza, solamente dopo la scadenza del termine per la presentazione dei reclami di cui all'art. 18, comma 2.
9.Tutteleoperazioni della Commissione di determinazione delle giocatevincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi verbali.Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincitesono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di tuttelegiocatevincenti superiori a€ 20.000, nonche' un supportootticoconl'elencodellegiocatevincenti di tutte le categorie.
10.Perognisingoloconcorso,trascorsoiltermineperla presentazionedeireclamidicuiall'art.18, comma 2, i dischi otticisuiqualisonostatitrasferitii dati di gioco verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo diulterioreconservazione,fatta eccezione per quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fasedivalutazione,chevannocustoditifinoalladefinitiva
risoluzione delle controversie.
11.Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e leattivita'dellaCommissionedideterminazionedellegiocate vincentiedicontrollodel gioco, nonche' inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.
Art. 11.
Archivio del gioco
1.Costituiscono archivio del gioco i dischi ottici consegnati dal ConcessionarioallaCommissionedideterminazionedellegiocate vincenti e di controllo del gioco.
2.Costituisconoarchiviodi sicurezza del gioco i dischi ottici consegnatidalConcessionariodirettamentead AAMS.Incasi eccezionali la Commissione di cui al comma 1 puo' disporre l'utilizzo dell'archivio di sicurezza del gioco.
3.Incasodi impossibilita' di utilizzo degli archivi di cui ai commi1e2,costituisconoarchivio del gioco i dati inviati dal ConcessionarioadAAMSpermezzodi collegamenti di rete, con le modalita'ela tempistica indicate dall'Amministrazione, anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza.
4.Qualora dovesse verificarsila distruzione o la inutilizzabilita' dell'archiviodel gioco di cui ai commi 1, 2 e 3, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione dellevinciteesenza possibilita' di recupero dei dati, lematricidistrutteoinutilizzabilisarannodichiarate esclusedal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese delConcessionario,alsolorimborsodellegiocateeffettuate, indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.
Art. 12.
Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco
1.Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione dideterminazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cuiall'art.9,ilConcessionarioredige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati:
a) la combinazione vincente;
b) l'ammontare del montepremi;
c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
e)gliestremiidentificativi delle ricevute relative a giocate vincenti;
f)laquotadi montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincentidiprimacategoria con punti 6 e di seconda categoria con punti5piu' il numero complementare, con indicazione degli importi dadestinare,rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo;
g)ogniulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.
2.IlBollettinoufficialegeneralediciascun concorso viene depositatopressolaCommissionedideterminazione delle giocate vincentiedicontrollodelgioco,cheprovvedeallasua archiviazione:
a)informato cartaceo per la parte relativa ai dati generali di concorso;
b)informatoelettronicoperla parte relativa alle ricevute vincenti,primadell'aperturadelle operazioni di cui all'art. 10, relative al concorso successivo.
Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene altresi' pubblicatodalConcessionariosulsitointernetinformativo dei Giochinumericiatotalizzatorenazionale,limitatamentealle informazionidicuialpuntoa),entroduegiorni utili dalla comunicazionedeirelatividatidapartedellaCommissionedi determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e deve riportarela data della sua pubblicazione. Sul sito internet e' reso
disponibile,altresi', un applicativo per il riscontro delle giocate vincenti.
3.AdogniconcorsoilConcessionario redige altresi' appositi bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad essiinviatientroduegiorniutili da quello in cui hanno avuto luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincentiedicontrollodelgioco,conobbligodiesporli al pubblico. In tali bollettini sono riportati:
a) la combinazione vincente;
b) l'ammontare del montepremi;
c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
e)gliestremiidentificativi delle ricevute relative a giocate vincenti effettuate presso lo stesso punto di vendita fisico;
f)laquotadi montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincentidiprimacategoria con punti 6 e di seconda categoria con punti5piu' il numero complementare, con indicazione degli importi dadestinare,rispettivamente, al montepremi di prima categoria del concorso successivo;
g)ogniulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.
Art. 13.
Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi
1.Laraccolta delle giocate dell'Enalotto e' effettuata dal Concessionario attraverso i punti facenti parte della propria rete di vendita, previa sottoscrizione di specifici ed idonei accordi contrattuali. Il Concessionario redige l'elenco dei punti di vendita incaricatidellaraccoltadelgioco con le modalita' stabilite da AAMS e lo comunicaall'Amministrazione,curandonepuntualmente l'aggiornamento. AAMS ha facolta' di richiedere, ed il Concessionario
l'obbligodifornireentro dieci giorni dalla richiesta, copia dei contratti stipulati con specifici punti di vendita.
2.Ilpuntodivenditae'tenutoadottemperare a tutti gli obblighiprevistidallanormativavigente in materia di giochi, a pena di annullamento dell'accordo di cui al comma 1.
IlConcessionariovigila,sottolapropriaresponsabilita', sull'osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme edall'accordo contrattualedicuialcomma1,provvedendoa risolvere il contratto stesso ove ne siano ravvisabili le condizioni.
3. Per la commercializzazione del gioco e' riconosciuto al punto di venditafisicoilcompensofissatoaisensieper gli effetti dell'art.14deldecreto-leggedel28dicembre2001,n.452, convertitoin legge dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nellamisuradell'8%delcostoal pubblico delle combinazioni di giocoraccolte,atitolodi compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per
legge.
4.IlcompensodelConcessionarioe'calcolatoinmisura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'atto diconvenzione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano lecondizioni,tenutocontodell'ammontare delle entrate erariali collegate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Art. 14.
Rendicontazione
1.IlConcessionario del gioco, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad AAMS la rendicontazione della gestione finanziaria, relativamente a ciascun concorso. Il rendiconto, il cui modello e' proposto dal Concessionario sulla base delle indicazioni di AAMS e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione,contieneinognicasoalmenoleseguenti informazioni:
a)incassototalelordo delle giocate raccolte, distinto tra il giocoraccoltotramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;
b)compensospettante ai punti di vendita, distinto tra il gioco raccoltotramitelaretedeipuntidivenditafisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;
c) compenso del Concessionario;
d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita;
e)numerodellecombinazionivincentie relativo importo, per ciascuna categoria di vincita;
f)importidaversareall'erario,suddivisitra gli appositi capitoliprevistidalbilanciodientrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;
g) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.
SuindicazionediAAMSilConcessionarioe' tenuto a produrre ulteriori rendiconti.
2.IlConcessionario del gioco e' tenuto, altresi', al rendiconto neiconfrontidellaRagioneriagenerale dello Stato, responsabile dell'accertamento delleentrateerariali, con le modalita' da essa prescritte,nonche'a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.
Art. 15.
Versamenti all'erario
1.IlConcessionarioe'sempreresponsabiledell'integrale versamentodellaquotadella raccolta del gioco dovuta all'erario, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o piu' puntidi vendita, fatta salva ogni facolta' di rivalsa ed indennizzo nei confronti dei punti di vendita medesimi.
2.Perciascunconcorsoiversamentiall'erario si effettuano pressolatesoreria dello Stato di Roma, con le modalita' stabilite da AAMS con apposito provvedimento, entro due giorni lavorativi utili decorrentidalladisponibilita' delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il Concessionario e'fissatoconvenzionalmenteintre giorni lavorativi utili dalla scadenzadellasettimanacontabiledi riferimento, intesa come il periodoche intercorretralegiornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco.
Incasodiritardatoversamentosiapplicanopenalita'ed interessi, con i criteri e nella misura previsti.
3.Conversamentisulcompetentecapitolo indicato da AAMS, da effettuarsientroquindicigiornidallascadenzadel termine di decadenzadi cui all'art. 17, comma 4, il Concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi, sonoconferitinella misura e con le modalita' previste da apposito
provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.
Art. 16.
Giocate in abbonamento
1.Legiocate in abbonamento e quelle di cui all'art. 5, comma 3, vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. Laraccoltadellegiocateinabbonamentoproduce interessiinfavoredell'erario,ancheperla quota relativa al montepremi, da calcolarsi in modo differenziato per ciascun concorso, conriferimentoaiperiodiintercorrentitrailpagamento dell'abbonamentoedisingoli concorsi ricompresi nell'abbonamento
medesimo.
Taliinteressivengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalita' stabilite da AAMS.
Art. 17.
Pagamento delle vincite
1.Ilpagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena responsabilita'delConcessionario,indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.
2.Perquantoriguarda le giocate effettuate tramite la rete dei puntidivendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in originaleedintegra,costituiscel'unicotitolovalidoper la riscossionedeipremi, previa opportuna verifica. La verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano:
a)presso qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi incuil'importodella vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 (cinquecentoventi/00) euro;
b)pressoilpuntodivendita del Concessionario nel quale e' stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
c)pressoipuntidipagamentoappositamenteabilitatidal Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro;
d)presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, per lariscossionedellevincite senza limiti di importo.
L'elencodeipuntidipagamentodi cui alle lettere c) e d) e' esposto presso i punti di vendita dell'Enalotto e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.
3.Ilpagamentodeipremisieffettua,dietro consegna delle ricevute di gioco vincenti integre ed in originale:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili;
b)neicasidicuiallaletterac)del comma 2, a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento;
c)neicasidicuiallaletterad)del comma 2, a mezzo di bonificobancariooconassegnobancariodicontocorrente o circolare non trasferibili.
Ilpagamentodeipremi si effettua con le modalita' proposte dal Concessionario ed approvate da AAMS, debitamente pubblicizzate presso i punti di vendita e sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.
4.Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti e' di novanta giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficialedell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi sessanta giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute vincenti possonoessere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamentegestitidal Concessionario, di cui alla lettera d) del comma 2.
5. Il pagamento dei premi si effettua:
a)nelcasodivincitediimportoinferioread1.000.000 (unmilione/00)dieuro,entroiltermine di trenta giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente;
b)nelcasodi vincite di importo pari o superiore ad 1.000.000 (unmilione/00)di euro, ed a condizione che non sia stato presentato alcun reclamo chepossapregiudicareildirittoallavincita rivendicataoilvaloread essa attribuito, entro trentuno giorni dallascadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l'importo delle vincite e' corrisposto dopo la definizione dei medesimi.
6.Nelcaso di gioco a caratura ordinaria, i valori delle vincite inbaseai quali si determinano le modalita' della riscossione sono da intendersi riferiti, non gia' a quanto spettante per la singola cedoladicaratura,maalvalore complessivo della vincita della giocata a caratura.
7.Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore,dapartedelConcessionario,interessipari al tasso legale, calcolati al momento del pagamento del premio.
8.IlConcessionario e' tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamenteo per il tramite dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilita':
a)per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficialedell'esitodelconcorsodiriferimento,nelcaso di ricevute relative a vincite di importoinferiorea5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
b)per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficialedell'esitodelconcorsodiriferimento,nelcasodi ricevuterelative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
c)per tutto il tempo necessario alla definizionedelle controversie,nel caso di ricevutea qualsiasi titolo oggetto di contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'art. 18, nonche' alle azioni esperiteinsede giurisdizionale;
d)per1anno,nelcasodelle ricevute relative alle giocate annullate.
Lericevutenon piu' soggette all'obbligo di conservazione devono esseredistrutteconlemodalita'stabilite con provvedimento di AAMS.
9.Idatianagrafici dei portatori delle ricevute di gioco vincenti, di cui e' obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attivita' di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite, sono conservati dal Concessionario sotto la propria responsabilita', a disposizione dell'Autorita' competente.
Art. 18.
Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite
1.Ilgiocatore puo' avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o deipremi, avverso lamancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generaleo nel Bollettino ufficialedelpunto divendita degli estremi di una scheda con la qualeritengadi essere vincitore con una o piu' giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.
2.Ireclamidicuial comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnatidall'originaledelle rispettive ricevute di gioco e, a penadidecadenzadaognidiritto,devonoessere presentati al Concessionarioentrosessanta giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.
3.IlConcessionario e' tenuto a protocollare i reclami di cui al comma1eda trasmetterli alla Commissione di determinazione delle giocatevincenti e di controllo del gioco di cui all'art. 9 entro il tempo massimo di quattordici giorni dalla ricezione, corredati da una preliminareistruttoria.E'facolta'dellasuddettaCommissione disporreindaginie richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che e' tenuto a fornirlo con la massima tempestivita' consentita.
4.PerireclamilaCommissionedi cui all'art. 9 e' tenuta a pronunciarsiperiscritto,accogliendoorespingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.
5.I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasioneutile,nelBollettinoufficialegenerale,nonche' nei bollettiniufficialideipuntidivenditaneiquali sono state effettuate le giocate oggetto dei reclami.
6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissionechehaassuntoladecisioneinmerito dispone, con comunicazionescritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto,che il Concessionario e' tenuto ad effettuare, nella misura stabilitaaseguitodellarideterminazione delle quote, a proprie speseesenzapossibilita'dirivalsaneiconfrontidi AAMS o dell'Erario,conlamaggiorazionedegliinteressi dovuti e delle
spese sostenute dal ricorrente.
7.Peripremi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nelsuoesattoammontare. In nessun caso e' ammessa la rivalsa pro quotaneiconfrontideigiocatoriaventidiritto a premi il cui importosiastatogia'calcolatoepubblicatosuibollettini ufficiali, ove tali premi siano stati gia' corrisposti.
8.E'facolta' del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.
9.E'fattasalva per il Concessionario la facolta' di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto oinparte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.
10. In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dall'atto di Convenzione, al Concessionario si applicano, in favore di AAMS, le penali ivi previste.
Art. 19.
Univocita' delle fonti e cessazioni.
1. Tutte le precedenti disposizioni relative al concorso pronostici Enalotto cessano di essere applicabili al gioco.
2.Unavoltaespletatetuttele attivita' relative al rapporto concessorioedalladisciplinadel gioco Enalotto vigenti fino al momentoincui avra' efficacia il presente decreto, cessano le loro funzionilecommissionicostituiteinMilano, presso la sede del Concessionario,aventi ad oggetto, tra l'altro: l'esame dei reclami, la certificazione dei concorsi e delle vincite, la determinazione dei risultatigenerali del concorso, la verifica della pubblicazione dei
datiufficiali,laverifica dei versamenti dei premi non riscossi, nonche'il controllo dei dati dei concorsi da parte della Ragioneria dello Stato.
Art. 20.
Efficacia
Ilpresente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia, anche con riferimento all'art. 19, dalla piena operativita'della nuova concessione, attuata inapplicazione dell'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Ilpresente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 11 giugno 2009
Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009
Ufficiocontrollo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3