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  Regolamento 10eLotto  
  Gazzetta Ufficiale - pubblicato il 04/06/2009  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

 Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;

  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303,  con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed  esecuzione  della  legge  2  agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato integrato il regolamento concernente la disciplina   del   gioco  del  Lotto  affidato  in  concessione,  con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;

  Visto  l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del  gioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni  ed  al  decreto direttoriale 15 novembre 2000;

  Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi  1  e  2,  concernenti  il  riordino  delle funzioni statali in materia  di  organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33,  emanato  ai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001 nonche' il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178,concernenti
l'affidamento all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato di tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

  Visto  il  decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,  in  legge  2  dicembre  2005  n. 248 e, segnatamente, l'art.  11-  quinquiesdecies, comma  4, che dispone che, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze  - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto;

  Visto  il  decreto direttoriale del 23 giugno 2006 che ha stabilito le  modalita'  di  attuazione  della  formula  di  gioco  opzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «Lotto Istantaneo»;

  Visto  l'art.  1  -  comma  89  -  della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296,  secondo il quale «il Ministero dell'economia e delle finanze-  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato stabilisce con propri  provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad  oggetto, in  particolare: 

a) …omissis..;  b)  la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dell'art. 11-quinquiesdecies,comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito,con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; c) …omissis..;

  Tenuto conto dell'andamento del gioco del lotto che mostra un trend decrescente rispetto all'offerta complessiva dei giochi;

  Tenuto conto, altresi',della scarsa incidenza del «Lotto istantaneo» sia per le ridotte potenzialita' del gioco medesimo sia per l'incapacita' dimostrata di miglioramento del trend del gioco del lotto;

  Vista   la   lettera   del   22   febbraio   2008   con   la  quale l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  ha invitato il concessionario  a  individuare  meccanismi  di rilancio del gioco del lotto;

  Vista  la successiva corrispondenza e in particolare la lettera del 4  marzo  2009, con la quale la societa' Lottomatica ha presentato ad AAMS una proposta di nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO», in sostituzione del «Lotto Istantaneo»;

  Vista  la  nota dell'11 marzo 2009, con la quale AAMS ha comunicato alla  societa'  Lottomatica  parere  favorevole all'istituzione della nuova formula;

  Viste le conclusioni della Commissione di valutazione istituita con decreto direttoriale del 6  aprile 2009 (prot.n. 2009/13361/GiochiUD);

  Visto  il  decreto dirigenziale di attestazione della capacita' del sistema estrazionale, presentato dal concessionario, di realizzare le modalita'  di  svolgimento  delle  estrazioni  istantanee della nuova formula di gioco opzionale e complementare al lotto;

  Considerato  che il concessionario del servizio del gioco del lotto automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegno  e  sviluppo del gioco, e' tenuto a sostenere gli oneri ed i costi  di  adeguamento  del  sistema  di  gestione  automatizzata per

consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di gioco;

Decreta:

 

Art. 1.

Oggetto

  1.  Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione della nuova  formula  di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto

denominata  «10eLOTTO»,  introdotta  ai  sensi  di  quanto  stabilito all'art. 1, comma 89, lettera b) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

  2. E' possibile partecipare al «10eLOTTO» solo dopo aver effettuato una giocata al Lotto.

  3.   La   giocata   al  Lotto  non  comporta  obbligatoriamente  la partecipazione al gioco «10eLOTTO».

  4.  L'esercizio  di  tale  forma  di  gioco e' affidato all'attuale concessionario del gioco del Lotto.

Art. 2.

Modalita' di gioco

  1. Il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.

  2.  La  giocata si effettua pronosticando 10 numeri, da confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti.

  3.  Qualora  la  giocata  non  comprenda, in tutto o in parte, i 10 numeri  pronosticati  dal giocatore, quelli mancanti saranno generati automaticamente dal sistema di gioco.

  4.  L'estrazione  dei  20  numeri  vincenti  puo' essere scelta dal giocatore  in  modalita' immediata o legata alle estrazioni del gioco del Lotto:

   a)  modalita'  immediata:  l'individuazione dei 20 numeri vincenti viene  effettuata  automaticamente  dal  sistema,  al  momento  della richiesta di giocata al «10eLOTTO», tramite un'estrazione immediata e personalizzata.   L'estrazione  immediata  dei  20  numeri  vincenti si ottiene dalla generazione  di  una  sequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senza  ripetizione  dei  numeri gia' estratti, ed e' effettuata da un sistema  informatico  automatizzato  secondo  le  modalita' approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'estrazione  immediata  relativa alla formula di gioco opzionale e complementare  «10eLOTTO» puo' essere effettuata solo successivamente all'accettazione di una giocata al Lotto.

   b)  modalita' legata alle estrazioni del gioco del Lotto: i numeri vincenti  sono  individuati nei 20 numeri della prima e della seconda colonna   del  Notiziario  delle  estrazioni  del  gioco  del  Lotto, corrispondenti  ai  primi  e  ai secondi estratti di ogni ruota, con esclusione della ruota Nazionale. Il  concorso  al  quale  la  giocata al 10eLOTTO» si riferisce, e' riportato   sullo   scontrino  ed  e'  sempre  quello  immediatamente successivo alla giocata stessa. In  caso di  numeri ripetuti, per raggiungere i 20 numeri vincenti vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne del  Notiziario  delle  estrazioni  a  partire dalla terza, iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo nell'ordine alfabetico delle ruote. Nel  caso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza colonna,  si procedera' applicando gli stessi criteri ai numeri della quarta ed, eventualmente, della quinta colonna. Qualora  per  effetto dei numeri ripetuti non fossero individuabili 20  numeri  vincenti  differenti  fra  loro,  quelli mancanti saranno oggetto di ulteriori estrazioni secondo modalita' automatiche e sotto la  vigilanza  della  Commissione  di cui all'art. 39 del decreto del Presidente  della Repubblica n. 303 del 7 agosto 1990, presso la sede della ruota di Roma. I  numeri vincenti del «10eLOTTO» sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.

Art. 3.

Posta di gioco

  1.   L'importo   minimo   di  giocata,  per  singola  modalita'  di estrazione, e' fissato in Euro 0,50.

  2.   L'importo   massimo  di  giocata,  per  singola  modalita'  di estrazione, e' fissato in Euro 10,00.

  3.  L'importo  complessivo di una giocata al «10eLOTTO», dato dalla somma degli importi giocati per ciascuna modalita', non puo' comunque superare quello della giocata al gioco del Lotto.

Art. 4.

Vincite

  1.   Le   categorie  di  vincita  al  «10eLOTTO»,  derivanti  dalla corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti, sono 7.

  2.  I premi di ciascuna categoria di vincita, per singola modalita' di estrazione, sono i seguenti:

 zero numeri corrispondenti                2,1277 volte la posta

 cinque numeri corrispondenti             5,3191 volte la posta

 sei numeri corrispondenti                  15,9574 volte la posta

 sette numeri corrispondenti              106,3830 volte la posta

 otto numeri corrispondenti              1.063,8298 volte la posta

 nove numeri corrispondenti            31.914,8936 volte la posta

 dieci numeri corrispondenti            531.914,8936 volte la posta

  3.  I premi di cui al precedente punto 2 non sono cumulabili tra di loro  e, pertanto, per ciascuna modalita' d'estrazione, si vince solo il premio massimo conseguito.

Alle  vincite  del  «10eLOTTO»  si applicano le stesse ritenute previste  per  il  gioco  del Lotto, cosi' come stabilite dall'art.1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 5.

Premi istantanei

  1.  Oltre  alle categorie di vincita previste al precedente art. 4, il «10eLOTTO» assegna un premio istantaneo, di importo pari ad 1,0638 volte  la  posta  che,  al netto delle ritenute previste dall'art. 1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrisponde al valore della giocata opzionale a cui e' associata.

  2.  I  premi  istantanei vengono assegnati, a livello nazionale, in numero pari ad uno ogni 14 giocate al «10eLOTTO».

  3.  Ogni  premio  istantaneo  viene  segnalato  dal  terminale  con l'emissione  di  un  segnale  acustico  e viene indicato al giocatore sullo scontrino di gioco relativo alla giocata al «10eLOTTO» che l'ha generato.

  4.   I premi istantanei conseguiti devono essere richiesti immediatamente dal giocatore, che ha facolta' di  scegliere di riscuotere  direttamente il premio ovvero di chiedere al ricevitore l'emissione  di  una  nuova  giocata al «10eLOTTO», di importo pari a quello  conseguito,  al netto delle ritenute di legge, esclusivamente con  modalita'  di estrazione immediata. In tal caso i numeri giocati restano  gli stessi scelti dal giocatore con la giocata originaria al «10eLOTTO».

  5.   La  nuova  giocata  emessa  dal  sistema  partecipa  anch'essa all'assegnazione  di un premio istantaneo, con le modalita' di cui ai precedenti punti del presente articolo.

  6.  Al  realizzarsi  di  una  vincita  con il premio istantaneo, il ricevitore e' tenuto a chiedere  al  giocatore  la  modalita'  di riscossione  prescelta, ai sensi di quanto stabilito al precedente punto 4 del presente articolo.

  7. Nel caso in cui il giocatore decida di riscuotere la vincita, il ricevitore deve selezionare l'apposita opzione indicata sul terminale di  gioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed il  sistema emette un'attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale e'   indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato. L'attestazione rilasciata dal terminale e'  l'unico elemento probatorio  dell'avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata automaticamente  dal  sistema  e  trattenuta  dal  ricevitore  per le verifiche contabili.

  8.  Nel  caso in cui il giocatore richieda l'emissione di una nuova giocata  opzionale  in  modalita'  immediata  il sistema, dopo che il ricevitore  abbia  selezionato  l'apposita  opzione  sul terminale di gioco, contabilizza  la  vincita  come pagata, emette l'attestazione sulla quale e' indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato - costituente  l'unico  elemento  probatorio dell'avvenuta riscossione. Successivamente  il  sistema  emette  un  nuovo scontrino di gioco al «10eLOTTO» in modalita' immediata e contabilizza la relativa giocata.

  9.  In tutti i casi, la scelta del giocatore deve essere comunicata al ricevitore per l'inserimento a sistema prima dell'emissione di una nuova  giocata  al  Lotto  e  non  puo'  piu'  essere modificata dopo l'avvenuta  conferma  a  terminale  della  modalita'  di  riscossione prescelta.

Art. 6.

Schedina di gioco

  1.  Per  partecipare alla formula di gioco «10eLOTTO», il giocatore puo'   compilare  la  schedina  di  gioco  adottata,  marcando  nelle rispettive  aree,  dopo aver compilato la parte relativa alla giocata al  gioco  del  Lotto,  i  10  numeri  che  intende  giocare, la o le modalita' di estrazione prescelta e l'importo della giocata.

  2.  La  giocata  al «10eLOTTO» puo' essere effettuata anche a voce, comunicando  al  ricevitore  tutti  i  dati  necessari,  come  meglio identificati al precedente punto 1 del presente articolo.

Art. 7.

Scontrini

  1.  Lo  scontrino relativo alla giocata del «10eLOTTO» viene emesso solo successivamente a quello della giocata al Lotto, previa conferma a terminale da parte del ricevitore.

  2.  Il ricevitore, prima di confermare la giocata al «10eLOTTO», e' tenuto  a verificare, insieme al giocatore, l'esattezza della giocata al  Lotto  alla  quale  la  stessa  e'  collegata. Nel caso in cui la giocata  al  gioco  del  Lotto  risulti  errata  o incompleta, non e' consentito confermare la giocata al «10eLOTTO» ma e' fatto obbligo al ricevitore  di  procedere  all'annullamento ed alla riemissione della giocata  corretta  al  gioco  del  Lotto, prima di emettere quella al «10eLOTTO».

  3. Lo scontrino di gioco del «10eLOTTO» riporta necessariamente:

   a) la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;

   b) la modalita' di estrazione prescelta;

   c) i numeri giocati;

   d) l'importo giocato;

   e) eventuali comunicazioni al giocatore.

  4.  Lo  scontrino riferito alla modalita' di estrazione legata alle estrazioni  del gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto nel punto  3  del  presente  articolo,  anche  la  data  del  concorso di riferimento.

  5.  Lo  scontrino  di  gioco  con modalita' di estrazione immediata riporta,  oltre  a  quanto  contenuto  nel punto 3, anche i 20 numeri estratti  con  le  modalita'  di  cui  al precedente art. 2, punto 4, lettera a).

  6.  Gli  scontrini  emessi costituiscono, per ciascuna modalita' di estrazione, l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite al «10eLOTTO».

  7.   Lo  scontrino  riportante  una  giocata  al  gioco  opzionale, qualunque  sia  la modalita' di estrazione prescelta, non puo' essere mai annullato.

  8.  Nel  caso in cui la stampa di una giocata al «10eLOTTO» risulti errata  o  incompleta, il ricevitore e' tenuto a richiedere la stampa di   un   nuovo   scontrino,  sul  quale  compare,  nel  campo  delle comunicazioni  al  giocatore di cui al punto 2 del presente articolo, il riferimento alla giocata errata o incompleta.

  9.  In  caso di giocata con modalita' immediata, qualora il sistema non  sia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente l'estrazione,  la  giocata  non  viene  accettata  dal  sistema ed il relativo importo non e' contabilizzato.

Art. 8.

Riscossione delle vincite

1. In  un'apposita  sezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lotto  sono  pubblicate  le  vincite  relative  alle estrazioni della formula  di  gioco opzionale e complementare «10eLOTTO», distinte per modalita'  di estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del Lotto.

2. I termini per la riscossione delle vincite del «10eLOTTO» di cui all'art.  4  sono  quelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dal  giorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui al punto 1 del presente articolo.

3.  Le  modalita'  di  riscossione  delle  vincite sono identiche a quelle previste per il gioco del Lotto.

4.  Le  vincite  di  importo non superiore a € 2.300,00 lordi, conseguite  con  la  modalita' di estrazione immediata possono essere riscosse immediatamente, previa validazione a terminale della giocata vincente.

 5. I premi di cui all'art. 5 devono essere richiesti immediatamente dal giocatore secondo le modalita' indicate nel medesimo articolo.

Art. 9.

Raccolta del gioco

  La  raccolta  del  gioco  «10eLOTTO»  si  effettua  con  le  stesse modalita'   e   gli  stessi  orari  del  gioco  del  Lotto  e  chiude contestualmente alla chiusura dei concorsi del gioco del Lotto.

Art. 10.

Importo complessivo minimo di vincita

  1.  La  formula  di  gioco  opzionale «10eLOTTO» deve restituire ai giocatori,  su  base  annua,  vincite non inferiori al 50% del totale delle  poste  di  gioco.  Nel  caso  in  cui il valore cumulato delle vincite  effettivamente  realizzate  e  pagabili  sia inferiore, sono disposte,  con  apposito  provvedimento  direttoriale,  idonee misure correttive,  in grado di assicurare la restituzione in vincite di non meno  del  50%  delle somme giocate, da attuare con modalita' e tempi adeguati  per permettere, entro l'anno successivo, il raggiungimento, su base annua, del valore di restituzione stabilito.

  2.  Al  fine  di assicurare la restituzione ai giocatori di vincite dell'importo complessivo minimo, nella gestione finanziaria del gioco del Lotto, definita negli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della  Repubblica  7  agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni, deve  essere data evidenza contabile dell'ammontare progressivo delle giocate   effettuate   e  dell'ammontare  progressivo  delle  vincite realizzate  nel  corso  dell'anno, relativamente al gioco «10eLOTTO», con riferimento a ciascuna chiusura della raccolta.

Art. 11.

Obblighi del Concessionario

  1.  Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della formula di gioco «10eLOTTO», e' tenuto:

   a)  a  curare  lo  sviluppo e l'aggiornamento del proprio software centrale   e   periferico   e   l'implementazione, se necessario, dell'hardware;

   b)  a  sviluppare,  implementare  e gestire il sistema centrale di generazione  casuale  dei  numeri  necessario all'effettuazione delle estrazioni  del gioco opzionale e complementare, secondo le modalita' approvate   da  apposita  Commissione  istituita,  atto  a  garantire condizioni   di   impredicibilita',  equiprobabilita',  sicurezza  ed affidabilita';

   c)  a  definire, insieme all'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato,  modalita'  di  effettuazione  del monitoraggio periodico, finalizzato  alla  verifica  del mantenimento nel tempo dei requisiti del sistema estrazionale indicati al precedente punto b);

   d)  a  garantire  la  progettazione,  stampa  e  distribuzione  ai ricevitori   di   adeguato   materiale  informativo-promozionale  per favorire la conoscenza del gioco da parte dei giocatori;

   e)  a  stampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schede  di gioco che consentano la partecipazione al gioco opzionale, garantendo,  per l'avvio del gioco stesso, la distribuzione di almeno 150.000.000 (centocinquantamilioni) delle suddette schede;

   f)  ad  effettuare  annualmente la pubblicita' e la promozione del gioco,  con  iniziative e modalita' strettamente integrate rispetto a quelle  del  gioco del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti per  la  promozione e pubblicita' del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000;

   g)  a  sostenere  la  fase  di  lancio  della  formula  del gioco, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo in  opera, altresi', tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto del gioco sul mercato;

   h) a produrre una specifica rendicontazione della formula di gioco «10eLOTTO», con le stesse modalita' previste per il gioco del Lotto e con le integrazioni che si rendessero necessarie;

   i)  a  fornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito  delle  proprie attivita' di controllo, ogni informazione ed   ogni   documentazione   che   l'Amministrazione  stessa  ritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;

   j)   a   custodire,   sulla   base   delle   indicazioni   fornite all'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato, i dati relativi alle  giocate  raccolte,  alle  estrazioni effettuate ed alle vincite ottenute, nonche' i supporti sui quali sono registrati;

   k)  a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco o al controllo del suo corretto andamento.

Art. 12.

Lotto istantaneo

  Prima dell'inizio del gioco «10eLOTTO» cessa la raccolta del «Lotto istantaneo» indetto con decreto direttoriale del 23 giugno 2006. Le  vincite  conseguite  con  il «Lotto istantaneo» potranno essere riscosse entro i termini stabiliti per il gioco del Lotto. Il   concessionario   e'   tenuto  a  fornire  una  rendicontazione conclusiva   del   «Lotto  istantaneo»  secondo  modalita'  richieste dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 13.

Norma di rinvio

  Per  tutto  quanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.

Art. 14.

Entrata in vigore

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  avra'  efficacia  dal concorso del giovedi' della settimana successiva a quella di pubblicazione.

  La  data  di  cessazione  del  «Lotto  istantaneo»  coincide con il concorso  del  sabato  della  settimana di pubblicazione del presente decreto.

  Il  presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

 

   Roma, 5 maggio 2009                                       Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2009 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n. 2, Economia e finanze, foglio n. 232

 

 
 

 

 


 
     
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