dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, concernente l'ordinamento del gioco del Lotto, e le successive modifiche introdotte con la legge 19 aprile 1990, n. 85;
VistoildecretodelPresidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303,con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione edesecuzionedellalegge2agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato integrato il regolamento concernente la disciplinadelgiocodelLottoaffidatoinconcessione,con particolare riguardo alla definizione dei flussi finanziari;
Vistol'atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestionedelserviziodelgioco del Lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993 e successive modificheed integrazioniedaldecreto direttoriale 15 novembre 2000;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ed in particolare l'art. 12, commi1e2,concernentiilriordinodelle funzioni statali in materiadiorganizzazionee gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Vistoildecreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33,emanatoai sensi del predetto art. 12 della legge n. 383 del 2001nonche' il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,inlegge8agosto2002, n. 178,concernenti l'affidamentoall'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato di tuttelefunzioniinmateriadiorganizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Vistoildecreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,inlegge2dicembre2005n. 248 e, segnatamente, l'art.11-quinquiesdecies,comma4, che dispone che, con decreto direttorialedelMinisterodell'economiaedellefinanze- Amministrazioneautonomadeimonopolidi Stato, sono stabilite le modalita'ele disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al gioco del Lotto;
Vistoildecreto direttoriale del 23 giugno 2006 che ha stabilito lemodalita'diattuazionedellaformuladigiocoopzionale e complementare al gioco del Lotto denominata «Lotto Istantaneo»;
Vistol'art.1-comma89-della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296,secondo il quale «il Ministero dell'economia e delle finanze-AmministrazioneautonomadeimonopolidiStato stabilisce con propriprovvedimenti,ogniqual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi adoggetto, inparticolare:
a) …omissis..;b)la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dell'art. 11-quinquiesdecies,comma4,deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito,con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; c) …omissis..;
Tenuto conto dell'andamento del gioco del lotto che mostra un trend decrescente rispetto all'offerta complessiva dei giochi;
Tenutoconto,altresi',dellascarsaincidenzadel«Lotto istantaneo»siaper le ridotte potenzialita' del gioco medesimo sia per l'incapacita' dimostrata di miglioramento del trend del gioco del lotto;
Vistalaletteradel22febbraio2008conlaquale l'AmministrazioneautonomadeimonopolidiStatoha invitato il concessionarioaindividuaremeccanismidi rilancio del gioco del lotto;
Vistala successiva corrispondenza e in particolare la lettera del 4marzo2009, con la quale la societa' Lottomatica ha presentato ad AAMS una proposta di nuova formula di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata «10eLOTTO», in sostituzione del «Lotto Istantaneo»;
Vistalanota dell'11 marzo 2009, con la quale AAMS ha comunicato allasocieta'Lottomaticaparerefavorevole all'istituzione della nuova formula;
Viste le conclusioni della Commissione di valutazione istituita con decretodirettorialedel6aprile2009(prot.n. 2009/13361/GiochiUD);
Vistoildecreto dirigenziale di attestazione della capacita' del sistema estrazionale, presentato dal concessionario, di realizzare le modalita'disvolgimentodelleestrazioniistantanee della nuova formula di gioco opzionale e complementare al lotto;
Consideratoche il concessionario del servizio del gioco del lotto automatizzato, anche in ossequio agli obblighi concessori di costante sostegnoesviluppo del gioco, e' tenuto a sostenere gli oneri ed i costidiadeguamentodelsistemadigestioneautomatizzata per
consentire, nei tempi previsti, l'introduzione della nuova formula di gioco;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1.Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione della nuovaformuladi gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto
denominata«10eLOTTO»,introdottaaisensidiquantostabilito all'art. 1, comma 89, lettera b) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. E' possibile partecipare al «10eLOTTO» solo dopo aver effettuato una giocata al Lotto.
3.LagiocataalLottononcomportaobbligatoriamentela partecipazione al gioco «10eLOTTO».
4.L'esercizioditaleformadigioco e' affidato all'attuale concessionario del gioco del Lotto.
Art. 2.
Modalita' di gioco
1. Il gioco si basa sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi.
2.Lagiocata si effettua pronosticando 10 numeri, da confrontare con un'estrazione di 20 numeri vincenti.
3.Qualoralagiocatanoncomprenda, in tutto o in parte, i 10 numeripronosticatidal giocatore, quelli mancanti saranno generati automaticamente dal sistema di gioco.
4.L'estrazionedei20numerivincentipuo' essere scelta dal giocatoreinmodalita' immediata o legata alle estrazioni del gioco del Lotto:
a)modalita'immediata:l'individuazione dei 20 numeri vincenti vieneeffettuataautomaticamentedalsistema,almomentodella richiesta di giocata al «10eLOTTO», tramite un'estrazione immediata e personalizzata.L'estrazioneimmediatadei20numerivincenti si ottiene dalla generazionediunasequenza di numeri casuali compresi tra 1 e 90, senzaripetizionedeinumeri gia' estratti, ed e' effettuata da un sistemainformaticoautomatizzatosecondolemodalita' approvate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
L'estrazioneimmediatarelativa alla formula di gioco opzionale e complementare«10eLOTTO» puo' essere effettuata solo successivamente all'accettazione di una giocata al Lotto.
b)modalita' legata alle estrazioni del gioco del Lotto: i numeri vincentisonoindividuati nei 20 numeri della prima e della seconda colonnadelNotiziariodelleestrazionidelgiocodelLotto, corrispondentiaiprimieai secondi estratti di ogni ruota, con esclusione della ruota Nazionale. Ilconcorsoalqualelagiocata al 10eLOTTO» si riferisce, e' riportatosulloscontrinoede'semprequelloimmediatamente successivo alla giocata stessa. Incaso dinumeri ripetuti, per raggiungere i 20 numeri vincenti vengono presi in considerazione quelli risultanti dalle altre colonne delNotiziariodelleestrazioniapartire dalla terza, iniziando dalla ruota di Bari e proseguendo nell'ordine alfabetico delle ruote. Nelcaso in cui non fossero sufficienti neanche i numeri della terza colonna,si procedera' applicando gli stessi criteri ai numeri della quarta ed, eventualmente, della quinta colonna. Qualorapereffetto dei numeri ripetuti non fossero individuabili 20numerivincentidifferentifraloro,quelli mancanti saranno oggetto di ulteriori estrazioni secondo modalita' automatiche e sotto lavigilanzadellaCommissionedi cui all'art. 39 del decreto del Presidentedella Repubblica n. 303 del 7 agosto 1990, presso la sede della ruota di Roma. Inumeri vincenti del «10eLOTTO» sono pubblicati, in ogni caso, in apposita sezione del Notiziario delle estrazioni del gioco del Lotto.
Art. 3.
Posta di gioco
1.L'importominimodigiocata,persingolamodalita'di estrazione, e' fissato in Euro 0,50.
2.L'importomassimodigiocata,persingolamodalita'di estrazione, e' fissato in Euro 10,00.
3.L'importocomplessivo di una giocata al «10eLOTTO», dato dalla somma degli importi giocati per ciascuna modalita', non puo' comunque superare quello della giocata al gioco del Lotto.
Art. 4.
Vincite
1.Lecategoriedivincitaal«10eLOTTO»,derivantidalla corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli vincenti, sono 7.
2.I premi di ciascuna categoria di vincita, per singola modalita' di estrazione, sono i seguenti:
zero numeri corrispondenti2,1277 volte la posta
cinque numeri corrispondenti5,3191 volte la posta
sei numeri corrispondenti15,9574 volte la posta
sette numeri corrispondenti106,3830 volte la posta
otto numeri corrispondenti1.063,8298 volte la posta
nove numeri corrispondenti31.914,8936 volte la posta
dieci numeri corrispondenti531.914,8936 volte la posta
3.I premi di cui al precedente punto 2 non sono cumulabili tra di loroe, pertanto, per ciascuna modalita' d'estrazione, si vince solo il premio massimo conseguito.
Allevincitedel«10eLOTTO»si applicano le stesse ritenute previsteperilgiocodel Lotto, cosi' come stabilite dall'art.1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 5.
Premi istantanei
1.Oltrealle categorie di vincita previste al precedente art. 4, il «10eLOTTO» assegna un premio istantaneo, di importo pari ad 1,0638 voltelapostache,al netto delle ritenute previste dall'art. 1, comma 488 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corrisponde al valore della giocata opzionale a cui e' associata.
2.Ipremiistantanei vengono assegnati, a livello nazionale, in numero pari ad uno ogni 14 giocate al «10eLOTTO».
3.Ognipremioistantaneovienesegnalatodalterminalecon l'emissionediunsegnaleacusticoe viene indicato al giocatore sullo scontrino di gioco relativo alla giocata al «10eLOTTO» che l'ha generato.
4.Ipremiistantaneiconseguitidevonoessererichiesti immediatamentedalgiocatore,chehafacolta'disceglieredi riscuoteredirettamenteilpremio ovvero di chiedere al ricevitore l'emissionediunanuovagiocata al «10eLOTTO», di importo pari a quelloconseguito,al netto delle ritenute di legge, esclusivamente conmodalita'di estrazione immediata. In tal caso i numeri giocati restanogli stessi scelti dal giocatore con la giocata originaria al «10eLOTTO».
5.Lanuovagiocataemessadalsistemapartecipaanch'essa all'assegnazionedi un premio istantaneo, con le modalita' di cui ai precedenti punti del presente articolo.
6.Alrealizzarsidiunavincitacon il premio istantaneo, il ricevitoree'tenutoachiederealgiocatorelamodalita'di riscossioneprescelta,aisensidi quanto stabilito al precedente punto 4 del presente articolo.
7. Nel caso in cui il giocatore decida di riscuotere la vincita, il ricevitore deve selezionare l'apposita opzione indicata sul terminale digioco. In tal caso la vincita viene contabilizzata come pagata ed ilsistema emette un'attestazione di avvenuto pagamento, sulla quale e'indicatalasceltadelgiocatoreel'importoerogato. L'attestazionerilasciatadalterminalee'l'unicoelemento probatoriodell'avvenuta riscossione e pertanto deve essere validata automaticamentedalsistemaetrattenutadalricevitoreper le verifiche contabili.
8.Nelcaso in cui il giocatore richieda l'emissione di una nuova giocataopzionaleinmodalita'immediatail sistema, dopo che il ricevitoreabbiaselezionatol'appositaopzionesul terminale di gioco,contabilizzalavincitacome pagata, emette l'attestazione sulla quale e' indicata la scelta del giocatore e l'importo erogato - costituentel'unicoelementoprobatorio dell'avvenuta riscossione. Successivamenteilsistemaemetteunnuovo scontrino di gioco al «10eLOTTO» in modalita' immediata e contabilizza la relativa giocata.
9.In tutti i casi, la scelta del giocatore deve essere comunicata al ricevitore per l'inserimento a sistema prima dell'emissione di una nuovagiocataalLottoenonpuo'piu'essere modificata dopo l'avvenutaconfermaaterminaledellamodalita'diriscossione prescelta.
Art. 6.
Schedina di gioco
1.Perpartecipare alla formula di gioco «10eLOTTO», il giocatore puo'compilarelaschedinadigiocoadottata,marcandonelle rispettivearee,dopo aver compilato la parte relativa alla giocata algiocodelLotto,i10numericheintendegiocare, la o le modalita' di estrazione prescelta e l'importo della giocata.
2.Lagiocataal «10eLOTTO» puo' essere effettuata anche a voce, comunicandoalricevitoretuttiidatinecessari,comemeglio identificati al precedente punto 1 del presente articolo.
Art. 7.
Scontrini
1.Loscontrino relativo alla giocata del «10eLOTTO» viene emesso solo successivamente a quello della giocata al Lotto, previa conferma a terminale da parte del ricevitore.
2.Il ricevitore, prima di confermare la giocata al «10eLOTTO», e' tenutoa verificare, insieme al giocatore, l'esattezza della giocata alLottoallaqualelastessae'collegata. Nel caso in cui la giocataalgiocodelLottorisultierratao incompleta, non e' consentito confermare la giocata al «10eLOTTO» ma e' fatto obbligo al ricevitorediprocedereall'annullamento ed alla riemissione della giocatacorrettaalgiocodelLotto, prima di emettere quella al «10eLOTTO».
3. Lo scontrino di gioco del «10eLOTTO» riporta necessariamente:
a) la data della giocata ed i riferimenti della ricevitoria;
b) la modalita' di estrazione prescelta;
c) i numeri giocati;
d) l'importo giocato;
e) eventuali comunicazioni al giocatore.
4.Loscontrino riferito alla modalita' di estrazione legata alle estrazionidel gioco del Lotto riporta, oltre a quanto contenuto nel punto3delpresentearticolo,ancheladatadelconcorso di riferimento.
5.Loscontrinodigiococon modalita' di estrazione immediata riporta,oltreaquantocontenutonel punto 3, anche i 20 numeri estratticonlemodalita'dicuial precedente art. 2, punto 4, lettera a).
6.Gliscontriniemessi costituiscono, per ciascuna modalita' di estrazione, l'unico titolo per la riscossione delle eventuali vincite al «10eLOTTO».
7.Loscontrinoriportanteunagiocataalgiocoopzionale, qualunquesiala modalita' di estrazione prescelta, non puo' essere mai annullato.
8.Nelcaso in cui la stampa di una giocata al «10eLOTTO» risulti errataoincompleta, il ricevitore e' tenuto a richiedere la stampa diunnuovoscontrino,sulqualecompare,nelcampodelle comunicazionialgiocatore di cui al punto 2 del presente articolo, il riferimento alla giocata errata o incompleta.
9.Incaso di giocata con modalita' immediata, qualora il sistema nonsia in grado, per problemi tecnici, di effettuare immediatamente l'estrazione,lagiocatanonvieneaccettatadalsistema ed il relativo importo non e' contabilizzato.
Art. 8.
Riscossione delle vincite
1. Inun'appositasezione del Bollettino Ufficiale del gioco del Lottosonopubblicatelevinciterelativealle estrazioni della formuladigioco opzionale e complementare «10eLOTTO», distinte per modalita'di estrazione immediata e legata alle estrazioni del gioco del Lotto.
2. I termini per la riscossione delle vincite del «10eLOTTO» di cui all'art.4sonoquelli previsti per il gioco del Lotto e decorrono dalgiorno di pubblicazione del Bollettino Ufficiale di cui al punto 1 del presente articolo.
3.Lemodalita'diriscossionedellevincite sono identiche a quelle previste per il gioco del Lotto.
4.Levincitediimporto non superiore a € 2.300,00 lordi, conseguiteconlamodalita' di estrazione immediata possono essere riscosse immediatamente, previa validazione a terminale della giocata vincente.
5. I premi di cui all'art. 5 devono essere richiesti immediatamente dal giocatore secondo le modalita' indicate nel medesimo articolo.
Art. 9.
Raccolta del gioco
Laraccoltadelgioco«10eLOTTO»sieffettuaconlestesse modalita'eglistessioraridelgiocodelLottoechiude contestualmente alla chiusura dei concorsi del gioco del Lotto.
Art. 10.
Importo complessivo minimo di vincita
1.Laformuladigiocoopzionale «10eLOTTO» deve restituire ai giocatori,subaseannua,vincite non inferiori al 50% del totale dellepostedigioco.Nelcasoincui il valore cumulato delle vinciteeffettivamenterealizzateepagabilisia inferiore, sono disposte,conappositoprovvedimentodirettoriale,idonee misure correttive,in grado di assicurare la restituzione in vincite di non menodel50%delle somme giocate, da attuare con modalita' e tempi adeguatiper permettere, entro l'anno successivo, il raggiungimento, su base annua, del valore di restituzione stabilito.
2.Alfinedi assicurare la restituzione ai giocatori di vincite dell'importo complessivo minimo, nella gestione finanziaria del gioco del Lotto, definita negli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente dellaRepubblica7agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni, deveessere data evidenza contabile dell'ammontare progressivo delle giocateeffettuateedell'ammontareprogressivodellevincite realizzatenelcorsodell'anno, relativamente al gioco «10eLOTTO», con riferimento a ciascuna chiusura della raccolta.
Art. 11.
Obblighi del Concessionario
1.Il concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento della formula di gioco «10eLOTTO», e' tenuto:
a)acurarelosviluppo e l'aggiornamento del proprio software centraleeperifericoel'implementazione, se necessario, dell'hardware;
b)asviluppare,implementaree gestire il sistema centrale di generazionecasualedeinumerinecessario all'effettuazione delle estrazionidel gioco opzionale e complementare, secondo le modalita' approvatedaappositaCommissioneistituita,attoagarantire condizionidiimpredicibilita',equiprobabilita',sicurezzaed affidabilita';
c)adefinire, insieme all'Amministrazione autonoma dei monopoli diStato,modalita'dieffettuazionedel monitoraggio periodico, finalizzatoallaverificadel mantenimento nel tempo dei requisiti del sistema estrazionale indicati al precedente punto b);
d)agarantirelaprogettazione,stampaedistribuzioneai ricevitoridiadeguato materialeinformativo-promozionaleper favorire la conoscenza del gioco da parte dei giocatori;
e)astampare e distribuire ai ricevitori del gioco del Lotto le schededi gioco che consentano la partecipazione al gioco opzionale, garantendo,per l'avvio del gioco stesso, la distribuzione di almeno 150.000.000 (centocinquantamilioni) delle suddette schede;
f)adeffettuareannualmente la pubblicita' e la promozione del gioco,coniniziative e modalita' strettamente integrate rispetto a quelledelgioco del Lotto, nell'ambito degli investimenti previsti perlapromozione e pubblicita' del gioco dall'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 15 novembre 2000;
g)asostenerelafasedilanciodellaformuladel gioco, attraverso adeguate iniziative pubblicitarie e promozionali, mettendo inopera, altresi', tutti i mezzi ritenuti necessari per consentire, nella fase di lancio, un incisivo impatto del gioco sul mercato;
h) a produrre una specifica rendicontazione della formula di gioco «10eLOTTO», con le stesse modalita' previste per il gioco del Lotto e con le integrazioni che si rendessero necessarie;
i)afornire all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambitodelleproprie attivita' di controllo, ogni informazione edognidocumentazionechel'Amministrazionestessaritenga necessarie od utili ai fini dei controlli stessi;
j)acustodire,sullabasedelleindicazionifornite all'Amministrazioneautonomadei monopoli di Stato, i dati relativi allegiocateraccolte,alleestrazioni effettuate ed alle vincite ottenute, nonche' i supporti sui quali sono registrati;
k)a sostenere tutti gli oneri connessi alla gestione del gioco o al controllo del suo corretto andamento.
Art. 12.
Lotto istantaneo
Prima dell'inizio del gioco «10eLOTTO» cessa la raccolta del «Lotto istantaneo» indetto con decreto direttoriale del 23 giugno 2006. Levinciteconseguiteconil «Lotto istantaneo» potranno essere riscosse entro i termini stabiliti per il gioco del Lotto. Ilconcessionarioe'tenutoafornireunarendicontazione conclusivadel«Lottoistantaneo»secondomodalita'richieste dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 13.
Norma di rinvio
Pertuttoquanto non espressamente stabilito dal presente decreto valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto.
Art. 14.
Entrata in vigore
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitalianaedavra'efficaciadal concorso del giovedi' della settimana successiva a quella di pubblicazione.
Ladatadicessazionedel«Lottoistantaneo»coincide con il concorsodelsabatodellasettimana di pubblicazione del presente decreto.
Ilpresente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 5 maggio 2009Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2009 UfficiocontrolloMinisterieconomico-finanziari,registron. 2, Economia e finanze, foglio n. 232